Per il contratto di lavoro, salve eccezioni, vige il principio generale della libertà di forma, e, quindi, esso può essere concluso anche verbalmente o per fatti concludenti. La legge prevede, però, a carico del datore di lavoro degli obblighi di informazione scritta nei confronti del lavoratore. Il legislatore ha stabilito che, prima ancora dell’inizio dell’attività di lavoro, il datore di lavoro è tenuto a consegnare al lavoratore una copia della comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro inviata ai servizi pubblici competenti, la quale, a sua volta, deve contenere, tra le altre indicazioni, anche la “qualifica professionale”.
Coerentemente, è previsto che tali obblighi di informazione siano da ritenere assolti quando il contratto di lavoro sia stipulato in forma scritta e copia di esso sia consegnato al lavoratore prima dell’inizio dell’attività lavorativa. La causa del contratto di lavoro è costituita dallo scambio tra lavoro subordinato e retribuzione, cosicché quel contratto rientra tra i contratti onerosi a prestazioni corrispettive.
Oggetto del contratto sono due prestazioni principali, le quali, ai sensi dell’articolo 1346 del Codice Civile, devono essere determinate o determinabili (oltreché possibili e lecite). Per quanto riguarda la prestazione che ha ad oggetto la retribuzione, la determinabilità è assicurata, anche ove manchi una specifica pattuizione (o essa sia nulla), grazie all’interpretazione giurisprudenziale dell’articolo 36 della Costituzione e dell’articolo 2099 del Codice civile.
La prestazione che ha ad oggetto il lavoro subordinato, invece, non è determinabile ad opera del giudice. È, quindi, necessario che con il contratto di lavoro le parti determinino tale prestazione o, quantomeno, individuino i criteri per la sua determinazione. Ciò implica che il contratto di lavoro deve individuare l’attività che il lavoratore è obbligato a svolgere, o, quantomeno, la “qualifica”. La qualifica, infatti, è il termine utilizzato per descrivere sinteticamente un insieme di mansioni, sia da parte del legislatore, sia da parte dei sistemi di inquadramento professionale regolati dalla contrattazione collettiva.
Di conseguenza, la indicazione contrattuale della qualifica attribuita al lavoratore è idonea a rendere determinabili le mansioni di cui il datore di lavoro può richiedere lo svolgimento e che il lavoratore è obbligatore a svolgere.