Il decreto legislativo 150 del 2015 affida ai centri per l’impiego, costituiti dalle regioni e dalle province autonome, il compito di svolgere “servizi e misure di politica attiva del lavoro” utili per costruire i “percorsi più adeguati per l’inserimento e il reinserimento nel mercato del lavoro”, quali: orientamento di base, specialistico ed individualizzato; analisi delle competenze e degli eventuali fabbisogni in termini di formazione; conseguente avviamento ad attività di formazione, accompagnamento al lavoro e promozione di esperienze lavorative.

L’attivazione di queste misure costituisce oggetto di specifici diritti per il lavoratore, ma anche di obblighi a suo carico. Ed infatti, corollario necessario delle politiche attive è il contrasto alle derive meramente assistenzialistiche dei principi dello Stato sociale. Pertanto, in questa prospettiva, il legislatore mira ad assicurare la collaborazione attiva da parte del soggetto che cerca lavoro, prevedendo anche specifiche sanzioni per l’inosservanza degli obblighi previsti.

Le convenzioni tra il Ministero del lavoro e le singole Regioni possono prevedere che lo svolgimento dei servizi e delle misure di politica attiva possa essere affidato all’ANPAL, o, in via transitoria, ai soggetti accreditati a svolgere funzioni e compiti in materie di politiche attive del lavoro. Destinatari dei servizi e delle misure di politica attiva del lavoro sono i “disoccupati”, i lavoratori “a rischio di disoccupazione” e i lavoratori beneficiari di strumenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro. Per essere considerato “disoccupato”, il lavoratore non soltanto deve essere privo di impiego, ma deve anche offrire la propria “immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa ed alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro per l’impiego”.

Alla dichiarazione di immediata disponibilità è equiparata la presentazione della domanda di corresponsione di uno dei trattamenti di sostegno al reddito previsti per lo stato di disoccupazione. Sono considerati, invece, “a rischio di disoccupazione” i lavoratori che si trovino in pendenza del periodo di preavviso di licenziamento, i quali, per accelerare i tempi, possono effettuare la dichiarazione di “immediata disponibilità” mentre è ancora in corso il periodo di preavviso.

Infine, i “beneficiari di strumenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro” sono i lavoratori il cui orario di lavoro sia stato ridotto in misura superiore al 50% per integrazione salariale, contratto di solidarietà, o intervento dei fondi di solidarietà bilaterali.  Il disoccupato deve stipulare con il centro per l’impiego “un patto di servizio personalizzato”, con il quale egli assume due impegni fondamentali: da un lato, l’impegno a partecipare sia ad iniziative “per il rafforzamento delle competenze nella ricerca attiva di lavoro”, sia ad iniziative “di carattere formativo o di riqualificazione o altra iniziativa di politica attiva o di attivazione”; dall’altro, l’impegno ad accettare “congrue offerte di lavoro”.

Il concetto di “congruità” dell’offerta di lavoro costituisce un profilo importante, ma anche delicato, delle politiche di attivazione. Pertanto, la definizione di “congrua offerta di lavoro”, che è demandata al Ministero del lavoro deve tenere conto dei seguenti elementi: “coerenza con le esperienze e le competenze maturate; distanza dal domicilio e tempi di trasferimento mediante mezzi di trasporto pubblico; durata della disoccupazione; retribuzione superiore di almeno il 20% rispetto al trattamento di disoccupazione percepito nell’ultimo mese precedente”. Nel caso in cui il disoccupato risulti beneficiario di strumenti di sostegno al reddito, è previsto il “rafforzamento dei meccanismi di condizionalità”.

Quindi, sono previsti obblighi e sanzioni ulteriori. In particolare, il beneficiario può essere convocato nei giorni feriali dai competenti servizi per il lavoro con preavviso di “almeno 24 ore e non più di 72 ore”. Inoltre, è previsto che l’inosservanza degli impegni assunti, ove non sussista un giustificato motivo (quale, ad esempio, lo stato di malattia) comporta l’applicazione di sanzioni. Tali sanzioni sono graduate in relazione al tipo di impegno violato, ed esse vanno dalla decurtazione di parte della prestazione economica sino alla decadenza dalla prestazione e dallo stato di disoccupazione nei casi di recidiva o nel caso di rifiuto di un’offerta di lavoro congrua.

Anche per i lavoratori beneficiari di strumenti di sostegno del reddito “in costanza di rapporto di lavoro”, è previsto che “può” essere stipulato un patto di servizio personalizzato e che la sua inosservanza comporta analoghe sanzioni. Tuttavia, in tale ipotesi, il patto di servizio non prevede gli impegni relativi alla ricerca attiva di altra occupazione, né la disponibilità ad accettare una “congrua offerta di lavoro”, in quanto i lavoratori beneficiari di prestazioni “in costanza di rapporto di lavoro” non sono disoccupati, essendo essi sottoposti soltanto ad una riduzione dell’orario di lavoro.

Infine, per i percettori della “Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego”, che siano disoccupati da oltre 4 mesi, è prevista la possibilità di richiedere un ulteriore sostegno economico per la ricerca di una nuova occupazione, denominato “assegno individuale di ricollocazione”, che è rilasciato dagli stessi centri per l’impiego.

Tale assegno è utilizzabile per ottenere un servizio di “assistenza intensiva” della durata di 6 mesi, che è svolto da un centro per l’impiego o da un operatore accreditato allo svolgimento dei servizi per il lavoro. In tal caso, il disoccupato assume l’impegno di svolgere le attività individuate dal tutore e di accettare la “offerta di lavoro congrua” (valutata tenendo conto delle “sue capacità, aspirazioni, e possibilità effettive, in rapporto alle condizioni del mercato del lavoro nel territorio di riferimento nonché al periodo di occupazione”). Il rifiuto di svolgere tali attività o di accettare una congrua offerta di lavoro comporta l’irrogazione della stessa tipologia di sanzioni applicabili nel caso di inosservanza del patto di servizio personalizzato.

 

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