L’efficienza del sistema preordinato a favorire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro non può essere considerata soddisfacente. Hanno pesato, al riguardo, problemi quali: a) il mancato coordinamento delle competenze ripartite tra Stato e Regioni, che hanno dato luogo anche ad un ampio contenzioso costituzionale; b) le difficoltà determinate dalla mancanza di integrazione tra i servizi pubblici e gli operatori privati; c) il perdurante stato di arretratezza in cui versano ancora molte strutture pubbliche.
Allo scopo, quindi, “di garantire la fruizione di servizi essenziali in materia di politica attiva del lavoro su tutto il territorio nazionale, nonché di assicurare l’esercizio unitario delle relative funzioni amministrative”, è stato emanato il decreto legislativo 150 del 2015 che, riordinando la normativa in materia, ha previsto l’istituzione di una “Rete nazionale dei servizi per le politiche del lavoro”.
Compito della “rete nazionale” è quello di promuovere “l’effettività dei diritti al lavoro, alla formazione e all’elevazione professionale previsti dagli articoli 1, 4, 25 e 37 della Costituzione ed il diritto di ogni individuo ad accedere a servizi di collocamento gratuito, di cui all’articolo 29 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea”. È opportuno evidenziare che tale compito deve essere realizzato non solo assicurando ai lavoratori “il sostegno nell’inserimento o nel reinserimento al lavoro”, ma anche assicurando ai datori di lavoro “il soddisfacimento dei fabbisogni di competenze” necessari per l’attività economica svolta.
Sono chiamati a far parte della “rete nazionale dei servizi per le politiche del lavoro” tutti i soggetti che hanno competenze in materia, e precisamente: la neocostituita Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro (ANPAL), che ha anche il ruolo di coordinamento della “rete” stessa; gli uffici territoriali, denominati centri per l’impiego; l’INPS, in relazione alle sue competenze in materia di incentivi e strumenti a sostegno del reddito; l’INAIL, in relazione alle sue competenze in materia di reinserimento e di integrazione lavorativa delle persone con disabilità da lavoro; le “agenzie per il lavoro”; i fondi interprofessionali per la formazione continua; i fondi bilaterali per la formazione e l’integrazione del reddito finanziati con i contributi delle imprese di somministrazione di lavoro; l’ISFOL e Italia Lavoro S.p.A; il sistema delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le università e gli istituti di scuola secondaria di secondo grado.
Il ruolo di indirizzo politico è esercitato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dalle regioni e province autonome, i quali sono chiamati ad individuare “strategie, obiettivi e priorità”. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in particolare, fissa le linee di indirizzo triennali e gli obiettivi annuali in materia di politiche attive e specifica i livelli essenziali delle prestazioni che devono essere erogate su tutto il territorio nazionale. Inoltre, verifica e controlla che i livelli essenziali di tali prestazioni siano rispettati, effettua il monitoraggio delle politiche occupazionali e del lavoro ed ha il potere di indirizzo e vigilanza sull’ANPAL.
Le regioni e le province autonome conservano un ruolo centrale nell’erogazione dei servizi, ma è previsto che esse stipulino una “convenzione” con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali finalizzata a regolare i reciproci rapporti e obblighi. In particolare, tale convenzione deve prevedere l’attribuzione alle singole regioni e province autonome delle funzioni e dei compiti amministrativi in materia di politiche attive del lavoro, la disponibilità di servizi e misure di politica attiva del lavoro per tutti i residenti nell’intero territorio italiano.
Alle regioni e alle province autonome resta inoltre assegnato il compito di identificare la strategia regionale per l’occupazione e di presiedere all’accreditamento degli enti di formazione, nell’ambito dei criteri definiti con intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome.
Ad opera dell’ANPAL, è prevista la realizzazione del “portale unico per la registrazione alla Rete nazionale dei servizi per le politiche del lavoro”, nonché di un “sistema informativo unitario delle politiche del lavoro”. Sulla base del sistema informativo unitario potrà essere formato e rilasciato il “fascicolo elettronico del lavoratore”, contenente tutte le informazioni rilevanti (percorsi educativi e formativi, periodi lavorativi, fruizione di provvidenze pubbliche e versamenti contributivi ai fini della fruizione di ammortizzatori sociali).