La Costituzione italiana attribuisce al “lavoro” una speciale posizione, pur senza accogliere di esso una nozione unitaria e rigidamente determinata. Già l’articolo 1, con una enunciazione di forte valore simbolico, individua il fondamento stesso della Repubblica nel “lavoro”, intendendo quest’ultimo nella sua accezione più ampia e comprensiva di qualsiasi attività socialmente rilevante.

La Repubblica assume il compito di rimuovere gli “ostacoli di ordine economico e sociale”, che limitano “di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini”, oltreché di promuovere le condizioni che rendono effettivo il diritto al lavoro riconosciuto a tutti i cittadini. Il titolo III, che riguarda i “rapporti economici”, si apre con la disposizione di ampia e significativa portata, in base alla quale “la Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni”. Anche in materia di lavoro, il ruolo di garante del costante adeguamento alla Carta costituzionale da parte della legge è affidato alla Corte costituzionale.

Va, però, avvertito che l’attuazione dei principi “lavoristici” deve tenere conto almeno di due questioni fondamentali.  In primo luogo, si deve tenere conto della necessità del “bilanciamento” con gli altri principi affermati dalla Costituzione e, in particolare, con la libertà dell’iniziativa economica privata sancita dal comma 1 dell’articolo 41 della Costituzione. Il “bilanciamento” tra i principi di tutela del lavoro e quello della libertà di intrapresa economica è necessario in quanto i principi costituzionali non possono comportare la soppressione di uni a favore degli altri, bensì devono necessariamente essere contemperati tra loro.

Nello specifico, il contemperamento si rivela essenziale al fine di far sì che le leggi dirette a realizzare i principi lavoristici siano effettivamente idonee a conseguire i loro obiettivi, in quanto la tutela del lavoro presuppone necessariamente l’esistenza dell’impresa, senza la quale manca il lavoro da tutelare. Di conseguenza, l’attuazione dei principi lavoristici deve inevitabilmente tenere conto delle esigenze dell’impresa e, in particolare, di quelle esigenze di competitività che sono il presupposto perché una impresa possa essere avviata e possa continuare ad operare sul mercato.

In secondo luogo, l’attuazione dei principi lavoristici deve tenere conto del problema della limitatezza delle risorse disponibili. Infine, va ricordato che, continua ad essere oggetto di legislazione esclusiva dello Stato la disciplina dei rapporti individuali di lavoro, riconducibile allo “ordinamento civile”, nonché la previdenza sociale e la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale.

Rientrano tra le materie di legislazione concorrente dello Stato e delle Regioni la previdenza complementare ed integrativa e la “tutela e sicurezza del lavoro”. Appartiene, infine, alla potestà esclusiva delle Regioni la legislazione in materia di formazione professionale pubblica.

 

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