La notizia innominata

Vi è la la possibilità che ad innescare le indagini preliminari siano sufficienti le c.d. notizie di reato innominate, ossia provenienti da forme non regolate dalla legge, come le comunicazioni anonime e le delazioni confidenziali.

Le prime consistono, per lo piĂą, in scritti con sottoscrizione apocrifa; le seconde sono le notizie fornite dai c.d. confidenti di polizia che non intendono comparire in dibattimento. Entrambe si caratterizzano per la circostanza che non sono suscettibili di essere utilizzate dal giudice (nemmeno dal G.I.P. ai fini dei provvedimenti richiestigli), non essendo possibile accertarne la paternitĂ  e produrle in dibattimento.

Entrambe, tuttavia, possono essere utilizzate per l’attivazione e l’ulteriore svolgimento delle indagini. L’art. 240, invero, dispone che i documenti anonimi non possono essere acquisiti, nĂ© in alcun modo utilizzati, salvo che costituiscano corpo del reato o provengano comunque dall’imputato. Tuttavia, gli elementi contenuti nelle denunce anonime possono stimolare l’attivitĂ  di indagine, permettendo l’acquisizione di notitiae criminis di iniziativa del pubblico ministero o della polizia giudiziaria (Cfr. Corte di Cassazione 16 agosto 1994 n. 2087).

 

La notizia di polizia giudiziaria

L’informativa della polizia giudiziaria (art. 347 c.p.p.) è una segnalazione con la quale la P.G., acquisita la notizia di reato, comunica al P.M. in forma scritta e senza ritardo “gli elementi essenziali del fatto e gli altri elementi sino ad allora raccolti, indicando le fonti di prova e le attivitĂ  compiute (…). Comunica, inoltre, quando è possibile, le generalitĂ , il domicilio e quanto altro valga alla identificazione della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini, della persona offesa e di coloro che siano in grado di riferire su circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti (…). Con la comunicazione, la polizia giudiziaria indica il giorno e l’ora in cui ha acquisito la notizia”.

 

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