La perizia (artt. 220-233) riveste nel nuovo codice notevole importanza. L’oggetto è delineato dal comma 1 dell’art. 220, attraverso la definizione del presupposto di ammissibilità della prova peritale, facendo cioè riferimento alle situazioni in cui occorre svolgere indagini, ovvero acquisire dati o valutazioni che richiedano specifiche competenze tecniche, scientifiche o artistiche.
Quando il giudice accerti la sussistenza di una delle necessità indicate, sarà obbligato ad ammettere, e quindi a disporre, la perizia anche d’ufficio con ordinanza che dovrà indicare, oltre alla nomina del perito anche la sommaria enunciazione dell’oggetto delle indagini.
Sono vietate le perizie concernenti il carattere e la personalità dell’imputato, le forme qualificate di personalità sociale e, in genere, le sue qualità psichiche indipendenti da cause patologiche.
La nomina deve ricadere su un soggetto iscritto negli appositi albi professionali, senza escludere il ricorso ad esperti di particolare competenza. Può anche aversi perizia collegiale per i casi di particolare complessità (art. 221).
Una volta che il giudice abbia conferito l’incarico con la formulazione dei relativi quesiti, sono da sottolinearsi soprattutto le disposizioni riguardo le attività peritali e la conseguente relazione. Il perito può essere autorizzato ad assistere all’esame delle parti e all’assunzione di altre prove; può prendere visione degli atti e delle cose prodotti dalle parti solo nei limiti in cui i medesimi siano acquisibili al fascicolo dibattimentale. È consentito che ai fini dello svolgimento dell’incarico il perito raccolga notizie dall’imputato, dall’offeso o anche da altre persone ma con la precisazione che gli elementi così acquisiti possano essere utilizzati solo ai fini dell’accertamento peritale.
Per quanto riguarda la relazione finale della perizia, novità significativa è quella che prevede che il perito risponda immediatamente ai quesiti propostigli, e comunque in forma orale, mediante parere raccolto nel verbale, salvo peraltro al giudice il potere di autorizzare anche la presentazione di una relazione scritta. Qualora il perito non sia in grado di fornire una risposta immediata, si prevede la concessione di un termine, non superiore a 90 giorni, ma prorogabile fino a 6 mesi, entro il quale il medesimo dovrà fornire il parere.
Per rispettare il contraddittorio, è previsto che sia il pm, che le parti private possano nominare dei consulenti tecnici in numero non superiore a quello dei periti lungo l’intero arco di svolgimento della perizia.
Sia periti che consulenti tecnici possono essere sottoposti ad esame in sede dibattimentale secondo le disposizioni dettate per l’esame dei testimoni. I consulenti tecnici possono assistere allo svolgimento di tutte le operazioni peritali proponendo anche specifiche indagini. Essi possono sempre prendere visione delle relazioni ed essere autorizzati dal giudice ad esaminare le persone, le cose o i luoghi oggetto della perizia, purchè non ne derivi ritardo all’esecuzione della perizia o al compimento di altre attività processuali.
L’art. 233 prevede la possibilità di nomina e intervento dei consulenti tecnici delle parti anche nelle ipotesi in cui non sia stata disposta perizia.