L’art. 177 afferma il principio di tassatività delle nullità degli atti del procedimento, che può considerarsi il principio cardine attorno al quale ruota l’intera disciplina della materia. Da questo principio discende una serie di corollari. All’interprete non solo non è consentito ricorrere all’integrazione analogica, ma neppure, una volta accertata la causa di nullità, valutare l’esistenza di un conseguente pregiudizio effettivo. La dottrina risponde solitamente in maniera negativa a due classiche questioni: la riferibilità agli atti processuali penali dei vizi della volontà considerati dal codice civile (un atto processuale anche se inficiato da violenza o minaccia è valido) e l’inquadrabilità nell’ambito delle nullità degli errores in iudicando.

Le ulteriori difformità dallo schema tipico, salvo le specifiche ipotesi di inammissibilità e inutilizzabilità, sono da ricondursi alla categoria dell’irregolarità, che è produttiva al massimo di conseguenze di natura disciplinare o ricavabili da altri rami dell’ordinamento, a meno che non siano da ricondursi in via interpretativa alla specie più grave di invalidità ravvisabile nell’inesistenza giuridica, che concerne vizi tanto macroscopici da indurre il legislatore a non ipotizzarne nemmeno l’eventualità. L’inesistenza è rilevabile in qualsiasi stato e grado del procedimento e impedisce la formazione del giudicato.

Non contrasta con il principio di tassatività il fatto che talune nullità siano ricavabili da una disposizione generale che rinvia ad una serie di fattispecie altrove disciplinate (art. 178). L’art. 178 è dedicato appunto alle nullità di ordine generale, e figurano in tale classe l’inosservanza di una serie di disposizioni che concernono il giudice, il pm, l’imputato, le altre parti private, i loro difensori e rappresentanti, nonché la citazione a giudizio della persona offesa dal reato e del querelante.

Alle nullità di ordine generale si contrappongono quelle speciali, perché previste da un’apposita previsione legislativa. Tuttavia non sempre la previsione in termini specifici comporta, di per sé, il regime consueto delle nullità speciali.

 

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