Della consegna dell’atto è redatto un verbale, che viene chiamato relazione di notificazione.

La relazione di notificazione è un verbale di un’attività compiuta; come tale, è destinata a far prova di quanto il pubblico ufficiale ha compiuto e dei fatti da lui constatati.

La natura formale che connota l’attività di notificazione esige che il notificante osservi scrupolosamente le modalità per essa prescritte. Dall’inosservanza di queste ultime e/o delle formalità che regolano l’espletamento di tale attività, ne discendono conseguenze più o meno gravi che possono tradursi in motivi di nullità della notificazione o più semplicemente di irregolarità della medesima.

I casi della nullità della notificazione sono tassativamente previsti e, proprio per gli effetti invalidanti che la nullità comporta, non possono valere oltre i casi in esse considerati.

Di minor rilievo, la irregolarità che pur costituendo un vizio della notificazione è tuttavia inidonea a riflettere negativamente sulla validità dell’attività compiuta.

L’art. 171 c.p.p. elenca quali motivi di nullità:

1. l’incompleta notificazione dell’atto semprechè la legge non ne consenta la notificazione per estratto;

2. lo stato di incertezza assoluta sull’autorità o sulla fonte privata richiedente ovvero sul destinatario;

3. la mancata sottoscrizione da parte del notificante della relazione di notificazione redatta sulla copia consegnata;

4. la violazione delle disposizioni in relazione alla persona del consegnatario;

5. l’esecuzione della notificazione mediante consegna al difensore allorquando non siano stati formulati gli inviti relativamente alla dichiarazione e/o elezione di domicilio ai sensi dell’art. 161 c.p.p.;

6. la mancata affissione o comunicazione dell’avvenuto deposito dell’atto presso c/o la casa del Comune;

7. la mancata sottoscrizione sull’originale dell’atto da parte del portiere o di chi ne fa le veci; modalità valevole, ovviamente, per i soli casi di consegna a tali soggetti;

8. la inosservanza delle modalità prescritte dal giudice ai sensi dell’art. 150 c.p.p. e contestuale inidoneità della notificazione ai fini dell’avvenuta conoscenza dell’atto da parte del destinatario. La disposizione di cui all’art. 150 c.p.p. prevede che in conseguenza di determinate contingenze possono essere autorizzate forme di notificazione semplificate, compatibili con lo stato di urgenza, in deroga alle forme tradizionali.

Queste le principali disposizioni di riferimento e le regole in materia di nullità.

Da quanto precede si possono, pertanto, individuare tre categorie di vizi afferenti la notificazione, propriamente:

• l’inesistenza, che rende il vizio insanabile;

• la nullità, che può essere sanata con l’avvenuto raggiungimento dello scopo dell’atto;

• l’irregolarità: vizio che pur costituendo violazione delle formalità prescritte per le notificazioni non comporta, tuttavia, effetti invalidanti.

 

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