Posto che il rito degli irreperibili sacrifica quasi del tutto la conoscenza effettiva a favore di quella legale. Ai sensi dell’art. 159, condizione essenziale per far luogo alla dichiarazione di irreperibilità resta l’impossibilità di eseguire la notificazione secondo le forme dettate per la prima notifica all’imputato non detenuto. I maggiori obblighi imposti all’organo delle notificazioni dall’art. 157 servono, pertanto, a prevenire il verificarsi di casi di irreperibilità. Nel caso in cui la notificazione all’imputato non detenuto non abbia avuto effetto, sorge, in capo al giudice o al pubblico ministero (art. 161 comma 4°), l’obbligo di disporre nuove ricerche a cui provvede la polizia giudiziaria (cfr. art. 61 disp. att.).

Esse investono, in via successiva e non più alternativa, il luogo di nascita, l’ultima residenza anagrafica, l’ultima dimora, il luogo dove il soggetto esercita abitualmente la sua attività lavorativa, nonché l’amministrazione carceraria centrale; inoltre, come rivela l’avverbio «particolarmente», l’elenco dei luoghi non ha carattere tassativo. Se le ricerche non danno esito positivo, il giudice o il pubblico ministero emettono l’apposito decreto con il quale, ove l’imputato sia privo di difensore, si provvede, in ogni caso, a designarne uno d’ufficio.

Ma il dato di assoluto rilievo consiste nella circostanza che la notificazione va eseguita mediante consegna di copia dell’atto al difensore. L’art. 160 individua una serie di limiti temporali che talora non coincidono con la chiusura della fase in cui il decreto è stato emesso. A prima vista, parrebbe che la questione non si ponga nel giudizio di cassazione perché le parti vi sono rappresentate dai difensori (art. 613 comma 2°), presso quali risultano rappresentate ex lege.

Tuttavia, allo scopo di incrementare le garanzie a favore dell’imputato sfornito di difesa fiduciaria, l’art. 613 comma 4° prevede che pure a lui siano notificati gli avvisi che debbono essere dati al difensore d’ufficio (infra, cap. IX, § 34) Ma siffatti limiti possono non esplicare per intero i loro effetti perché il decreto di irreperibilità resta pur sempre atto sottoposto alla clausola rebus sic stantibus in quanto meramente dichiarativo di uno stato preesistente. In tutti i casi, ogni decreto di irreperibilità deve essere preceduto da nuove ricerche nei luoghi indicati dall’art. 159.

 

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