I poteri coercitivi
Al giudice spettano poteri coercitivi nell’esercizio delle sue funzioni, e cioè al fine del sicuro e ordinato compimento degli atti ai quali procede.
Tra gli atti che costituiscono espressione del potere coercitivo vi è ad es. l’accompagnamento coattivo.
L’accompagnamento coattivo ha una finalità limitata che è quella di condurre una persona davanti al giudice per rendere possibile l’acquisizione di un contributo probatorio.
Vi è poi un ulteriore limite, indicato nel 132 (nei casi previsti dalla legge).
Tra i destinatari del procedimento di accompagnamento coattivo vi sono l’imputato (o indagato), il testimone, il perito, il consulente tecnico, l’interprete ed il custode di cose sequestrate.
La legge n. 85 del 2009 ha aggiunto, quali destinatario dell’accompagnamento coattivo, anche la «persona sottoposta all’esame del perito diversa dall’imputato». La disposizione permette al giudice di far eseguire la perizia coattiva che comporta atti idonei ad incidere sulla libertà personale, come il prelievo di capelli, di peli o di mucosa del cavo orale su persone viventi ai fini della determinazione del profilo del DNA (art. 224-bis).
Documentazione degli atti, trascrizioni e le riproduzioni
Gli atti del procedimento penale devono essere documentati perché se ne possa conservare traccia.
Il codice prevede che a tale documentazione si provveda “mediante verbale”, che viene redatto dall’ausiliario che assiste il giudice o il p.m.
Nel processo penale la documentazione può essere effettuata con almeno tre modalità differenti: di regola deve essere redatto il verbale in forma integrale con la stenotipia o altro strumento meccanico ovvero, in caso di impossibilità di ricorso a tali mezzi, con la scrittura manuale.
Il verbale in forma integrale ha la caratteristica di riprodurre sia la domanda, sia la risposta.
Una seconda modalità di documentazione è il verbale in forma riassuntiva con riproduzione fonografica.
Infine, vi è una terza modalità di documentazione che si effettua quando vi sia una contingente indisponibilità di strumenti di riproduzione o di ausiliari tecnici o anche quando gli atti da verbalizzare hanno contenuto semplice o limitata rilevanza: si tratta della verbalizzazione in forma riassuntiva senza riproduzione fonografica.
“Riassuntivo” non significa riassunto del concetto delle dichiarazioni, ma solo sommaria esposizione degli elementi extra-dichiarativi.