Esclusione della natura assicurativa della previdenza sociale
Dalla mutualità alla previdenza. La previdenza sociale nel passato presentava in Italia gli aspetti dell’assicurazione, con la copertura dei rischi sulla base di una mutualità tra gli stessi lavoratori. Il legislatore già alla fine del diciottesimo secolo aveva trasformata in obbligatoria questa forma di assicurazione che era sorta come privata. Con la legislazione successiva e con lo stesso art. 38 cost. la previdenza sociale, pur conservando il carattere corporativo, ha perso quelli tipici dell’assicurazione.
Alla base della previdenza non vi è il rischio, ma l’evento, che potrebbe essersi già verificato al momento della costituzione del rapporto contributivo-previdenziale, come nel caso della gravidanza preesistente al momento della costituzione del rapporto di lavoro. Anche quando il rischio è rilevante, come nel caso dell’assicurazione infortuni, alla base della previdenza vi è non il rischio stesso, ma l’evento.
L’evento previdenziale, come evento sociale, presenta la caratteristica dell’abitualità e della determinazione di bisogni fondamentali che derivano dalla perdita della retribuzione.
La mancanza della corrispettività. È, inoltre, assente altro carattere assicurativo, quello della corrispettività tra contributo e prestazione, come risulta sia dal principio dell’automaticità della prestazione, che viene erogata sulla base dei contributi dovuti, non necessariamente versati; ed ancora, in materia pensionistica opera il sistema della ripartizione in base al quale i contributi vengono versati per sostenere la spesa delle pensioni attuali, non di quelle future, con una solidarietà generazionale in base alla quale la popolazione attiva supporta la spesa per le pensioni alla popolazione passiva. Infine i contributi per la maternità vengono pagati anche sulle retribuzione agli uomini, che non usufruiranno delle relative prestazioni, come anche sulle retribuzioni delle donne gravano i contributi per il richiamo alle armi, le cui prestazioni non riguardano le donne.
Sistema previdenziale: il rapporto dello Stato con gli enti
Il carattere assicurativo comportava la ricostruzione della previdenza come unico rapporto con il datore soggetto assicurante, il prestatore soggetto assicurato e l’ente soggetto assicuratore.
La previdenza sociale si presenta oggi come un sistema articolato in tre rapporti, quello tra Stato ed enti previdenziali, il rapporto contributivo ed il rapporto previdenziale in senso stretto, avente ad oggetto l’erogazione della prestazione previdenziale.
Gli enti previdenziali, che potrebbero essere anche privati, come quelli dei giornalisti e dei dirigenti di aziende industriali, sono previsti con legge, che ne stabilisce i compiti, in attuazione dell’art.38 co. 4 cost. secondo cui al compito previdenziale provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo stato.
Può parlarsi di pluralità degli enti previdenziali sia nel senso delle competenze, come l’Inps per la maggioranza delle forme di tutela e l’Inail per la copertura infortunistica, sia nel senso delle categorie di riferimento, come in materia pensionistica nella quale la competenza dell’Inps è esclusa per molte categorie di lavoratori, o in materia di copertura della responsabilità infortunistica, in cui la competenza dell’Inail è esclusa per i marittimi, il cui ente di tutela è l’Ipsema.