Arbitrato rituale: le fonti ed esclusione dell’obbligatorietà. L’arbitrato rituale in materia di lavoro può essere previsto soltanto da contratti collettivi o dalla legge, purché l’arbitrato sia previsto come facoltativo; se fosse previsto dalla legge come obbligatorio vi sarebbe un contrasto con gli artt.24 e 102 cost., in quanto sarebbe limitato il diritto di chiedere la tutela giudiziaria, e in quanto si darebbe luogo ad una giurisdizione speciale.
Esclusione dei contratti individuali. Deve ritenersi che sia preclusa la clausola compromissoria nei contratti individuali in quanto il datore potrebbe avvalersi della forza contrattuale per imporre al prestatore la soluzione arbitrale delle controversie.
Arbitrato irritale. L’art. 5 della L. 533/1973 disciplina l’arbitrato irrituale che prescinde dal tentativo di conciliazione e che non si conclude con l’esecutività del lodo mediante decreto del giudice del lavoro; il d.lgs. 80/1998 ha abrogato i commi 2 e 3 dell’art. 5 che prevedevano l’impugnabilità del lodo arbitrale nel caso di contrasto con l’art. 2113 cc. Nonostante l’abrogazione di tali disposizioni deve ritenersi che il lodo arbitrale, che non può essere secondo equità avendo ad oggetto diritti indisponibili, non possa derogare alle norme di legge e di contratti collettivi, con conseguente impugnativa, in caso contrario, per vizi in iudicando. Inoltre il lodo arbitrale irrituale può essere impugnato anche per vizio in procedendo quando non viene rispettata la regola minima del contraddittono.
Sussiste poi l’arbitrato irrituale speciale (artt. 412 ter e quater cpc.), ammissibile se previsto da contratti collettivi e se successivo al tentativo obbligatorio di conciliazione. Tale tipo di arbitrato presenta anche gli aspetti dell’arbitrato rituale in quanto si conclude con il decreto del giudice del lavoro.
Se una delle parti ritiene l’arbitrato invalido per vizi generali dei contratti può impugnarlo dinanzi al tribunale nell’arco di tempo di 30 giorni dalla notificazione del lodo. Se il giudice ne accerta la validità oppure se l’impugnativa non avvenga nei 30 giorni oppure se le parti hanno dichiarato per iscritto di accettarlo è possibile chiedere allo stesso giudice del tribunale di avallare il lodo arbitrale con un decreto che gli conferisce l’esecutività.
I principi del processo del lavoro
Il processo del lavoro è ispirato a principi particolari, introdotti con la L. 533/1973.
L’atto introduttivo del giudizio è il ricorso, con la richiesta al giudice della fissazione dell’udienza, da notificare, insieme al ricorso, alla parte convenuta.
Le sezioni specializzate del giudice del lavoro. Il giudice di primo grado è il tribunale, come giudice unico, sezioni specializzate; in secondo grado è la corte di appello, sezione specializzata; anche il ricorso in cassazione avviene presso sezioni specializzate.
I principi informatori sono quelli dell’immediatezza, attuato in pieno, della concentrazione e dell’oralità.
In base al primo le parti devono far valere ogni richiesta o eccezione e devono indicare gli elementi di prova al momento del ricorso, per chi inizia il procedimento, normalmente il prestatore, ed al momento della costituzione in giudizio, dieci giorni prima dell’udienza, per il convenuto, normalmente il datore. Il principio della concentrazione, non attuato, avrebbe dovuto significare lo svolgimento del processo in un’unica udienza, mentre oramai è prassi anche quella dell’udienza di mero rinvio. Il principio dell’oralità avrebbe dovuto comportare la scarsa rilevanza di note scritte, con il contatto diretto del giudice con le parti ed i testimoni; viceversa la prassi è nel senso di note autorizzate, con molte distorsioni anche al riguardo dell’audizione diretta dei testimoni ed a volte delle stesse parti.
L’appello. Il processo di appello è ispirato al principio, comune a quello civile, della preclusione di motivi nuovi e di prove non richieste in primo grado, salvo la presentazione autorizzata di prove documentali già esistenti.
La cassazione. Il processo in cassazione risponde al giudizio di legittimità, secondo le regole generali, anche se il ricorso viene presentato ad apposite sezioni specializzate.