UnitarietĂ della disciplina. Se le fattispecie dei licenziamenti collettivi sono diverse, la disciplina è unica ed è quella sancita dall’art.4 L. 223/1991, cui fa rinvio l’art. 24 della stessa legge; essa si applica unitariamente anche nell’ipotesi in cui il licenziamento riguardi sia laÂvoratori in cigs che lavoratori non in cassa integrazione; ad essa potrebbe sostituirsi la disciplina prevista dai contratti collettivi, ma soltanto se piĂą favorevole ed accettata dal prestatore di lavoro.
L’obbligo di comunicazione. L’imprenditore ha l’obbliÂgo di comunicazione nei confronti delle rappresentanze sindacali aziendaÂli e delle rispettive associazioni di categoria; in mancanza delle rappresenÂtanze sindacali aziendali la comunicazione deve essere effettuata alle assoÂciazioni di categoria aderenti alle confederazioni maggiormente rappreÂsentative sul piano nazionale.
L’oggetto della comunicazione. Agli organismi sindacali deve perveniÂre una comunicazione ampia e dettagliata circa le ragioni alla base dell’ecÂcedenza di personale e l’entitĂ della stessa; il datore deve inoltre specificaÂre i motivi per i quali ritiene di non potere risolvere l’eccedenza di persoÂnale con misure alternative, quali la riduzione dell’orario, eventualmente mediante un contratto di solidarietĂ difensivo.
Demansionamento e distacco. Tra le misure alternative vi può essere, se prevista dall’accordo collettivo che concluda una delle due procedure, la riduzione convenzionale della qualifica, espressamente ammessa dalÂl’art. 4 co. 11 L. 223/1991, in deroga all’art. 2103 cc, in quanto rivolta ad evitare i licenziamenti; è anche prevista la possibilitĂ del distacco o del coÂmando presso altra impresa, anche non appartenente allo stesso gruppo, sempre su disposizione dell’accordo collettivo conclusivo della procedura (art. 8 L 236/1993).
Sulla base della comunicaÂzione, gli organismi sindacali possono chiedere, nel termine di 7 giorni, la procedura di consultazione, che deve concludersi nel periodo di 45 giorni dal ricevimento della comunicazione dell’impresa, sempre che lo stesso imprenditore non acÂconsenta ad una proroga.
La procedura amministrativa. Se la procedura diretta di consultazione dovesse fallire seguirebbe la seconda procedura dinanzi alla direzione provinciale del lavoro oppure dinanzi alla direzione regioÂnale o al ministero se l’eccedenza dovesse riguardare province in piĂą reÂgioni o piĂą regioni. L’autoritĂ amministrativa competente deve svolgere un compito non meramente notarile della risoluzione del conflitto ad opera delle parti sociali, ma una funzione attiva di mediazione del conflitto, con la formulazione di proposte concrete.
La non necessarietĂ dell’accordo. Se anche nella fase amministrativa l’accordo non viene raggiunto, l’imprenditore può procedere egualmente ai recessi.
L’accordo su misure alternative. L’accordo eventualmente raggiunto presenta il carattere di un accordo gestionale, proprio in quanto con esso si mira a limitare l’esercizio di recesso del datore, limitando il numero dei lavoratori da licenziare. Con l’accordo possono essere stabilite anche miÂsure alternative, come la riduzione dell’orario o il demansionamento o il distacco che se presentano in apparenza il carattere peggioraÂtivo per i lavoratori, di fatto sono vantaggiose in quanto con esse si mira ad evitare i licenziamenti.