La speciale sanatoria. L’invalidazione del contratto di lavoro, consista nell’annullamento o nella dichiarazione di nullità, non produce effetto per il periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione, come espressamente sancito dall’art. 2126 cc., salvo che la nullità derivi dall’illiceità dell’oggetto o della causa. Abbiamo un’ipotesi di sanatoria del contratto per il passato, con conseguente efficacia non retroattiva sia dell’annullamento che della dichiarazione di nullità, in contrasto con il regime ordinario, sanatoria riguarda l’intero contenuto del contratto.
Scarsa rilevanza pratica: l’alternativa del licenziamento. Nella pratica il ricorso all’invalidazione del contratto non si è quasi mai verificata; il lavoratore non ha alcun interesse alla stessa, che comporta comunque l’estinzione del rapporto. Per altro verso al datore conviene ricorrere, anziché all’invalidazione giudiziaria, al recesso, potendosi individuare, soprattutto nelle cause dell’ annullabilità raggiri o violenza – una giusta causa o un giustificato motivo di licenziamento.
La sanatoria non opera nel caso della nullità per illiceità dell’oggetto o della causa, con la possibilità della parte interessata di agire per la ripetizione dell’indebito, esclusa nell’ipotesi di prestazione in contrasto con il buon costume, come quella della prostituta (artt. 2035 e 2041 cc.).
Illiceità dell’oggetto. Nell’illiceità dell’ oggetto del contratto di lavoro rientra anche la prestazione professionale cui si è obbligato chi non era legittimato all’esercizio della professione, per la mancata iscrizione all’albo e comunque mancato possesso dei requisiti, con conseguente esercizio abusivo. L’eccezione si quando la disciplina della professione mira non alla tutela d’interessi generali, come per l’attività del medico o dell’avvocato, ma alla tutela d’interessi corporativi, come nella disciplina della professione del giornalista. In tal caso opera l’art. 1418 cc., che sancisce la nullità per contrasto con norme imperative, con conseguente applicazione, non ricorrendo l’illiceità dell’oggetto, della speciale sanatoria prevista dall’art. 2126 cc.
Esclusione dei diritti per le mansioni superiori. Se l’esercizio di un’attività professionale avviene a seguito dell’ assegnazione da parte del datore di mansioni professionali cui il lavoratore non sia abilitato, ne consegue l’inapplicabilità dell’art. 2103 cc. che stabilisce a favore del lavoratore una tutela sia economica che normativa nell’ipotesi di svolgimento di mansioni superiori.
Non ricorre l’ipotesi dell’illiceità della prestazione neppure nel caso in cui la stessa venga svolta con violazione delle norme a tutela del lavoratore, come nel caso del lavoro del minore dei quindici anni o che non abbia adempiuto l’obbligo scolastico o nel caso del prolungamento del lavoro oltre lo straordinario o nel giorno del riposo settimanale.
L’art. 2126 cc. sancisce in questo caso il diritto del lavoratore a ricevere la retribuzione, che è il corrispettivo della prestazione comunque svolta, anche se in contrasto con le norme di tutela. In tal caso, la richiesta di svolgimento da parte del datore in contrasto con le norme di tutela, comporta un illecito, anche contrattuale, del datore, e il lavoratore potrebbe chiedere, oltre la retribuzione, anche il risarcimento del maggiore danno che riesca a dimostrare, compreso quello biologico.