La formazione del contratto di lavoro nel passato doveva essere preceduta dall’avviamento al lavoro, che avveniva tramite gli uffici di collocamento, or­gani dello stato che avevano, ma soltanto formalmente, il monopolio della mediazione tra domanda ed offerta di lavoro e, quindi, del governo del mercato del lavoro.

La procedura di collocamento iniziava con la richiesta numerica al competente ufficio; al datore, salve le ipotesi eccezionali in cui era consentita la richiesta nominativa, era con­sentito indicare il numero dei lavoratori di cui aveva bisogno, con la spe­cificazione della categoria e della qualifica; l’ufficio avviava al lavoro se­condo una graduatoria formata sulla base di criteri attinenti allo stato di bisogno.

Nella realtà non più del 5% dei rapporti di lavoro si costituiva in seguito alla procedura di collocamento; per la restante parte la costituzione del rapporto prescinde­va dal rispetto del collocamento pubblico, con eventuale regolarizzazione soltanto dopo le assunzioni avvenute grazie alla mediazione di altri soggetti o anche direttamente.

     Tra le ragioni della scarsa applicazione della legge sul collocamento (L.604/1949, L.56/1987) vi era la scarsa forza deterrente delle sanzioni pecuniarie, di na­tura amministrava: al datore, conveniva di piĂą la selezione della mano d’opera correndo il rischio di pagare l’ammenda che assumere lavoratori non scelti direttamente.

La liberalizzazione del reclutamento di mano d’opera. Il regime vin­colistico del governo del mercato del lavoro, basato sulle assunzioni tra­mite gli uffici di collocamento si è liberalizzato, prima con la generalizzazione del­la richiesta nominativa (L. 223/1991), poi con la liceitĂ  del­l’assunzione diretta, anche nei settori speciali dell’agricoltura e dello spet­tacolo (art. 9 bis L. 608/1996) ed infine con l’ammissione della mediazione privata da parte di agenzie appositamente autorizzate (d.1gs. 469/1997 e art. 1 decr. min. 8 maggio 1998). La sistemazione della materia dovrĂ  essere attuata dai decreti legislativi previsti dalla legge delega appro­vata il 5 febbraio 2003, che fissa i principi cui il governo si dovrĂ  attenere per la semplificazione e la modernizzazione delle procedure d’incontro tra domanda ed offerta di lavoro.

I limiti che permangono. Gli unici limiti ancora esistenti sono quello dell’assunzione soltanto dei lavoratori iscritti nelle liste e quello della co­municazione delle assunzioni , entro 5 giorni, agli uffici competenti, i centri per l’impiego, senza il preventivo in­tervento degli uffici di collocamento (art. 9 bis co. 2 L. 608/1996). Le as­sunzioni possono anche avvenire mediante bandi di concorso, come av­viene con gli enti pubblici economici e con le grandi societĂ ; deve ritenersi che siano nulli i criteri che precludono la partecipazione senza che sussista un’adeguata ragionevolezza, come quelle che ammettono soltanto i figli di ex dipendenti o dipendenti a condizione, per questi ultimi, che si dimetta­no dal loro posto di lavoro.

L’iscrizione dei lavoratori, con l’etĂ  per essere ammessi al lavoro, che nel passato avveniva in liste locali, avviene ora in liste naziona­li di persone inoccupate, ossia alla ricerca di una prima occupazione, o di­soccupate, o occupati ma alla ricerca di altra occupazione; nell’elenco devono essere specificati i dati anagrafi­ci, la residenza, l’eventuale domicilio, la composizione del nucleo familia­re, i titoli di studio posseduti, lo stato occupazionale e l’eventuale appar­tenenza alle categorie protette dalle assunzioni obbligatorie (art. 4 co. 1 reg. 7 luglio 2000, n. 442). L’iscrizione nell’elenco per i lavoratori cittadini e comunitari non ha limiti di tempo; quella dei la­voratori extracomunitari per il periodo di validitĂ  residua del permesso di soggiorno e comunque per un periodo non superiore ad un anno.

Ai fini dell’iscrizione assume rilevan­za anche quanto disposto dall’art.1 d.lgs. 181/2000, la seguente classifica­zione dei lavoratori: a) adolescenti non piĂą soggetti all’obbligo scolastico; b) giovani, cioè i soggetti dai 18 ai 25 anni compiuti, o diversa etĂ  stabilita dal ministro del lavoro; c) disoccupati di lunga durata, cioè coloro che hanno perso un posto di lavoro o cessato un lavoro autonomo da piĂą di 12 mesi; d) inoccupati di lunga durata, cioè coloro alla ricerca da piĂą di 12 mesi di una prima occupazione; e) donne in reinserimento lavo­rativo dopo anni d’inattivitĂ ; f) disoccupati o inoccupati – anche se con un lavoro per non piĂą di 20 ore la settimana o con uno o piĂą contratti a termine per una durata complessiva non superiore ai quattro mesi.

I vantaggi e i pericoli della liberalizzazione. La liberalizzazione del governo del mercato del lavoro ha comportato per i datori una prerogativa essenziale, quella della selezione della mano d’opera in modo che la stessa possa ri­spondere alle esigenze aziendali. Si ravvisa, tuttavia, l’esigenza di un maggiore controllo pubblico, o anche sindacale, tale da garantire che la scelta del datore non avvenga in contrasto con il principio della paritĂ  di trattamento, oltre che con i divieti di discriminazione sanciti dalla legge.

Gli organi del colloca­mento sono stati decentrati a livello regionale o degli altri enti locali, sia quelli collegiali, come la commissione regionale per l’impiego, con compi­ti di programmazione delle politiche del lavoro e quella provinciale, con compiti soprattutto di consultazione, sia quelli burocratici, come i centri per l’impiego, che appartengono alla provincia (artt. 4-6 d.1gs. 469/1997).

MarginalitĂ  della formazione delle graduatorie. Tali organi sono stati in buona parte sollevati dal compito della formazione delle graduatorie professionali necessarie soltanto per l’avviamento numerico presso le pubbliche amministrazioni dei lavoratori con il titolo della scuo­la dell’obbligo e quindi con bassa qualifica (art. 16 L. 56/1987).

I servizi. Essi potrebbero svolgere importanti servizi dal lato dell’offerta di lavoro, a favore dei lavoratori, per rafforzarli sul mercato del lavoro; i servizi dovrebbero consistere soprattutto nella cir­colazione di notizie attinenti alle esigenze del mercato del lavoro sull’intero territorio nazionale (art. 3 d.1gs. 181/2000). A ciò si collega un’attivitĂ  di orientamento e di formazione professionale mirata a consentire un rapido adeguamento dei lavoratori alle stesse esigenze del mercato, sia sotto il profilo professionale che spaziale. Per la mobilitĂ  territoriale gli uffici di collocamento danno luogo, anche a servizi sociali, come quelli di aiutare i lavoratori a risolvere i problemi dell’alloggio e della sistemazione ambientale. Per quanto riguarda l’inter­vento sui datori, ossia sulla domanda di lavoro, essi dovrebbero mirare ad incentivare, con misure economiche previste dalle leggi, il ricorso al fattore lavoro, anche con assunzioni flessibili, se le sole rispondenti agli interessi delle aziende.

Il reclutamento nel pubblico impiego. L’assunzione presso le p.a. regolata dall’art. 35 d.1gs. 165/2001, avviene median­te contratto, tuttavia preceduto da una procedura selettiva che rientra nel­la materie non privatizzate, riservate alla competenza esclusiva della legge, non del contratto collettivo. La selezione del personale avviene mediante concorso volto all’accertamento della professionalitĂ  richiesta rispettando i principi della pubblicitĂ  della trasparenza e dell’imparzialitĂ , con il rispetto delle pari opportunitĂ ; le procedure concorsuali sono solitamente decen­trate a livello regionale con la composizione della commissione da parte di esperti che possano garantire un rigoroso accertamento delle professiona­litĂ  richieste, oltre che della conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche piĂą diffuse e di almeno una lingua stranie­ra (art. 37 d.lgs. 165/2001).

Per i lavoratori con le qualifiche e i profili che richiedono il solo re­quisito della scuola dell’obbligo, l’assunzione avviene tramite l’avviamen­to degli iscritti nelle liste di collocamento, con richiesta numerica anche per le assunzioni obbligatorie. Una volta avviati dall’ufficio di collocamento, i lavoratori sono sele­zionati mediante test attitudinali cui sono sottoposti da parte della p.a. Le assunzioni avvengono nel rispetto della programmazione triennale del fabbisogno di personale (art. 39 L. 449/1997), condizionatamente al­l’impossibilitĂ  di ricollocazione dei lavoratori in mobilitĂ  (art. 34 d.lgs.165/2001).

 

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