Ai sensi dell’ art. 2112 c.c. 5 co., per trasferimento s’intende qualsiasi operazione che, in seguito a cessione contrattuale o fusione, comporti il mutamento nella titolaritĂ  di una attivitĂ  economica organizzata, preesistente al trasferimento e che conserva nel trasferimento la propria identitĂ , a prescindere dalla tipologia negoziale che ha consentito il trasferimento.

”Conservare la propria identitĂ ” significa che l’attivitĂ  economica deve essere la stessa dal punto di vista della struttura organizzativa e nelle finalitĂ  produttive. Tale requisito esclude che si tratti di trasferimento nel caso di passaggio di un appalto da un imprenditore ad un altro, salvo che il secondo appaltatore, privo di una propria organizzazione, non subentri in quella predisposta dal primo concessionario.

Per la stessa ragione non costituisce trasferimento l’ipotesi in cui il nuovo appaltatore, con una diversa organizzazione di beni materiali, acquisisca il personale giĂ  impiegato dal precedente appaltatore. L’art. 32 d.lgs 276/03 ha disposto che rientra nel trasferimento di azienda la fusione tra societĂ  o l’incorporazione di una societĂ  in un’altra, sempre che da ciò consegua un mutamento nella titolaritĂ  dell’attivitĂ  economica organizzata. Il mutamento della titolaritĂ  potrebbe essere determinato, oltre che da un negozio circolatorio, e dall’usufrutto o dall’affitto, anche da un provvedimento amministrativo o dalla stessa legge.

 

Trasferimento di parte dell’azienda seguito da appalto

Al trasferimento di parte dell’azienda, come aspetto di esternalizzazione, può seguire un contratto di appalto con il concessionario dell’attivitĂ  aziendale trasferita, come aspetto di decentramento produttivo. Il decentramento può realizzarsi anche attraverso un altro contratto di impresa utile allo scopo, come il franchising, mediante il quale l’attivitĂ  trasferita viene poi svolta dallo stesso cessionario a favore del cedente ( cd.”internalizzazione”).

Non c’è collegamento negoziale tra il contratto di trasferimento e quello di appalto in quanto nessuno dei due entra nella causa dell’altro. Se al trasferimento segue l’appalto, ai sensi dell’articolo 32 d.lgs. 276/03, opera un regime di responsabilitĂ  solidale (ai sensi dell’ art. 1676 c.c.) che riguarda soltanto il periodo successivo al trasferimento, ferma restando la responsabilitĂ  collegata con il trasferimento.

Per ” parte dell’azienda” si intende l’articolazione funzionalmente autonoma di un’attivitĂ  economica organizzata, identificata come tale dal cedente e dal cessionario al momento del suo trasferimento. Dunque non sono piĂą richiesti i requisiti della preesistenza dell’organizzazione e della conservazione dell’identitĂ  dell’attivitĂ  economica (come nella precedente formulazione dell’ art. 2112), il che consente la trasferibilitĂ  anche di attivitĂ  accessorie strettamente connesse con quella principale.

 

Opposizione del prestatore e dimissioni per giusta causa successive al trasferimento

Se non vi è dubbio che la continuitĂ  dei rapporti di lavoro con il concessionario rappresenti, nel trasferimento dell’intera azienda, un fenomeno automatico, nel caso del trasferimento di una parte dell’attivitĂ  aziendale non può non prospettarsi il problema di un diritto dei lavoratori a restare presso l’imprenditore cedente. La dottrina maggioritaria, tuttavia, tende erroneamente ad escludere che il prestatore sia titolare del diritto di opposizione e del diritto alla continuitĂ  del rapporto presso l’impresa cedente, argomentando circa la mancanza di una specifica previsione e l’automaticitĂ  del trasferimento.

Ai sensi dell’ art. 2112 c.c. il lavoratore, nel caso di mutamento sostanziale delle condizioni di lavoro nei tre mesi successivi al trasferimento, può dimettersi per giusta causa, esercitando tale diritto nei confronti dell’imprenditore cessionario.

 

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