Ai sensi dell’ art. 2112 c.c. 5 co., per trasferimento s’intende qualsiasi operazione che, in seguito a cessione contrattuale o fusione, comporti il mutamento nella titolaritĂ di una attivitĂ economica organizzata, preesistente al trasferimento e che conserva nel trasferimento la propria identitĂ , a prescindere dalla tipologia negoziale che ha consentito il trasferimento.
”Conservare la propria identitĂ ” significa che l’attivitĂ economica deve essere la stessa dal punto di vista della struttura organizzativa e nelle finalitĂ produttive. Tale requisito esclude che si tratti di trasferimento nel caso di passaggio di un appalto da un imprenditore ad un altro, salvo che il secondo appaltatore, privo di una propria organizzazione, non subentri in quella predisposta dal primo concessionario.
Per la stessa ragione non costituisce trasferimento l’ipotesi in cui il nuovo appaltatore, con una diversa organizzazione di beni materiali, acquisisca il personale giĂ impiegato dal precedente appaltatore. L’art. 32 d.lgs 276/03 ha disposto che rientra nel trasferimento di azienda la fusione tra societĂ o l’incorporazione di una societĂ in un’altra, sempre che da ciò consegua un mutamento nella titolaritĂ dell’attivitĂ economica organizzata. Il mutamento della titolaritĂ potrebbe essere determinato, oltre che da un negozio circolatorio, e dall’usufrutto o dall’affitto, anche da un provvedimento amministrativo o dalla stessa legge.
Trasferimento di parte dell’azienda seguito da appalto
Al trasferimento di parte dell’azienda, come aspetto di esternalizzazione, può seguire un contratto di appalto con il concessionario dell’attivitĂ aziendale trasferita, come aspetto di decentramento produttivo. Il decentramento può realizzarsi anche attraverso un altro contratto di impresa utile allo scopo, come il franchising, mediante il quale l’attivitĂ trasferita viene poi svolta dallo stesso cessionario a favore del cedente ( cd.”internalizzazione”).
Non c’è collegamento negoziale tra il contratto di trasferimento e quello di appalto in quanto nessuno dei due entra nella causa dell’altro. Se al trasferimento segue l’appalto, ai sensi dell’articolo 32 d.lgs. 276/03, opera un regime di responsabilitĂ solidale (ai sensi dell’ art. 1676 c.c.) che riguarda soltanto il periodo successivo al trasferimento, ferma restando la responsabilitĂ collegata con il trasferimento.
Per ” parte dell’azienda” si intende l’articolazione funzionalmente autonoma di un’attivitĂ economica organizzata, identificata come tale dal cedente e dal cessionario al momento del suo trasferimento. Dunque non sono piĂą richiesti i requisiti della preesistenza dell’organizzazione e della conservazione dell’identitĂ dell’attivitĂ economica (come nella precedente formulazione dell’ art. 2112), il che consente la trasferibilitĂ anche di attivitĂ accessorie strettamente connesse con quella principale.
Opposizione del prestatore e dimissioni per giusta causa successive al trasferimento
Se non vi è dubbio che la continuitĂ dei rapporti di lavoro con il concessionario rappresenti, nel trasferimento dell’intera azienda, un fenomeno automatico, nel caso del trasferimento di una parte dell’attivitĂ aziendale non può non prospettarsi il problema di un diritto dei lavoratori a restare presso l’imprenditore cedente. La dottrina maggioritaria, tuttavia, tende erroneamente ad escludere che il prestatore sia titolare del diritto di opposizione e del diritto alla continuitĂ del rapporto presso l’impresa cedente, argomentando circa la mancanza di una specifica previsione e l’automaticitĂ del trasferimento.
Ai sensi dell’ art. 2112 c.c. il lavoratore, nel caso di mutamento sostanziale delle condizioni di lavoro nei tre mesi successivi al trasferimento, può dimettersi per giusta causa, esercitando tale diritto nei confronti dell’imprenditore cessionario.