Gli artt. 41 e ss. un del decreto legislativo 276/03 definiscono il contratto a prestazioni ripartite quello con cui due lavoratori assumono unitariamente ed in solido l’adempimento di un’unica e identica obbligazione lavorativa. Si tratta quindi di un unico contratto che, pur presentando la caratteristica essenziale della subordinazione quale l’assoggettamento al potere direttivo del datore di lavoro, si caratterizza per l’oggetto del contratto che consiste in un’obbligazione di lavoro solidale di due lavoratori. Ne consegue la deroga alla natura personale ed infungibile della prestazione di lavoro subordinato. La disciplina di questo tipo speciale di contratto di lavoro subordinato è rimessa alla contrattazione collettiva; in assenza di contratti collettivi, trovano applicazione, in quanto compatibili, la normativa generale del lavoro subordinato e quella civilistica delle obbligazioni solidali.

I requisiti del contratto

L’art. 41 fa riferimento a due lavoratori come parte unitaria del contratto; tuttavia, poiché è ammessa col consenso del datore, nel caso di impossibilità di uno dei lavoratori, la sostituzione da parte di un terzo, si potrebbe avere un rapporto con più di due lavoratori coobligati. La specialità del rapporto consiste nel carattere solidale dell’obbligazione lavorativa; di conseguenza tale specialità viene meno quando il rapporto continua con uno solo dei coobligati. Il contratto deve essere stipulato da entrambi i lavoratori, con esclusione di una rappresentanza precostituita di uno dei due da parte dell’altro. La forma scritta e richiesta fini probatori; l La specialità del contratto a prestazioni ripartite può risultare anche da prova testimoniale, da confessione o da giuramento decisorio. In mancanza di tali prove assumono rilevanza, al posto del contratto unitario, due contratti di lavoro a tempo parziale.

I limiti della responsabilità solidale

Secondo l’ art. 1292 cc, l’obbligazione e in solido quando più debitori sono obbligate per la medesima prestazione, in modo che ciascuno può essere costretto all’adempimento per la totalità, e l’adempimento da parte di uno libera agli altri. Ai sensi dell’ art. 41 d. lgs. 276/03, salvo una diversa intesa tra le parti contraenti, ogni coobbligato è direttamente responsabile dell’adempimento dell’intera obbligazione soltanto nei limiti della normativa speciale.

In base a tali limiti il datore non può richiedere l’intera prestazione lavorativa ad uno dei due coobligati, in quanto deve rispettare la ripartizione stabilita da intese intervenute tra i coobligati. Quindi la ripartizione dell’obbligazione assume rilevanza anche per il datore, come confermato dall’articolo 42 per cui, in caso di assenza dei lavoratori, questi devono informare preventivamente il datore in merito all’orario di lavoro di ciascuno.

La necessità di informare il datore della ripartizione interna della prestazione rileva anche ai fini dell’esercizio del potere direttivo il quale, seppur rivolto alla prestazione lavorativa nel suo complesso, non può prescindere dalla circostanza che la stessa venga svolta da due lavoratori solidalmente responsabili (nei limiti specificati). Il datore di lavoro non può rinunciare alla solidarietà del rapporto a favore di uno dei debitori, ma può solo dar luogo alla trasformazione del contratto a prestazioni ripartite in una contratta prestazione individuale.

Impedimento è inadempimento di uno dei due coobligati e il regime della sospensione

La responsabilità solidale, con la possibilità del datore di chiedere ad uno dei due l’adempimento dell’intera prestazione, assume rilevanza nel caso in cui la quota della prestazione a carico di uno dei coobligati non viene adempiuta per impedimento o per inadempimento; il lavoratore che ha adempiuto anche la quota a carico dell’altro, potrà poi agire con azione di regresso.

Nel caso in cui l’impossibilità sopravvenuta (che si trasforma in inesigibilità) sia determinata da malattia o altra causa di sospensione della prestazione, compresa la maternità, il rischio contrattuale non ricade più sui prestatori ma sul datore. L’impossibilità sopravvenuta dell’intera prestazione lavorativa determina la perdita dell’intera retribuzione per la durata della stessa impossibilità (salve le ipotesi di inesigibilità), con legittimazione del recesso del datore dall’interno rapporto.

 

Licenziamento o dimissioni di uno dei due coobligati

Le dimissioni o il licenziamento di uno dei lavoratori coobligati comportano l’estinzione dell’intero vincolo contrattuale. Il licenziamento di un solo lavoratore non poté dipendere da un giustificato motivo soggettivo o da una giusta causa; l’applicazione della sanzione del licenziamento dovrebbe essere preceduta dalla contestazione dell’infrazione dall’eventuale discolpa del prestatore inadempiente, cui dovrebbe partecipare anche il lavoratore non inadempiente poiché gli effetti del licenziamento ricadono anche su di lui.

Se il datore di lavoro, a sua discrezione, chiede la disponibilità del lavoratore non licenziato non dimissionario ad adempiere l’obbligazione lavorativa, integralmente o parzialmente, il contratto non si estingue ma si trasforma in un normale rapporto di lavoro a tempo pieno o parziale. Si potrebbe anche configurare l’ipotesi del mantenimento dell’obbligazione a prestazioni ripartite con la sostituzione del lavoratore licenziato o dimissionario con altro lavoratore.

 

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