Le categorie e le materie escluse. Dalla privatizzazione vengono escluse determinate categorie di di­pendenti pubblici le cui mansioni sono piĂą strettamente collegate con l’e­sercizio di funzioni costituzionali. Le catego­rie sono quelle dei magistrati ordinari, amministrativi e contabili, degli av­vocati dello Stato, del personale militare e delle forze di polizia di Stato, del personale diplomatico e, a partire dal vice consigliere di prefettura, della carriera prefettizia, dei dipendenti della Banca d’Italia e della commissione nazionale per le societĂ  e la borsa (Consob) e dell’au­torithy della concorrenza e del mercato (art. 2 d.lgs. 29/1993).

     Le materie sottratte alla privatizzazione, per la quale esiste una riserva di legge, con esclusione della competenza dei con­tratti collettivi, sono anzitutto attinenti all’organizzazione della pubblica amministrazione  ed ai procedimenti di selezione per l’accesso e l’avviamento al lavoro; sono poi sottratte le materie della responsabilitĂ  amministrativa e contabile dei pubblici dipendenti, non di quella disciplinare, della libertĂ  d’insegnamento scientifico e di ri­cerca, delle incompatibilitĂ  dell’impiego pubblico con altre attivitĂ  e dei divieti di cumulo.

La selezione del personale, salvo che per le qualifiche basse per le qua­li sussiste la competenza degli uffici di collocamento, avviene mediante concorso, sempre che la legge non disponga diversamente (art. 97 cost.).

La disciplina privatistica speciale e la giurisdizione del giudice del lavoro

Alcune ma­terie, pur essendo state privatizzate, sono sottoposte ad una disciplina speciale richiesta dalla tutela degli interessi generali, con la possibilitĂ , tut­tavia, dell’intervento integrativo della contrattazione collettiva.

La giurisdizione del giudice del lavoro. Le controversie relative ai rap­porti di lavoro con la pubblica amministrazioni per pretese basate su fatti e circostanze verificatisi successivamente al 1 luglio 1998, sono devolute alla giurisdizione del giudice del lavoro. Il giudice può emettere anche sentenze di con­danna proprio in quanto nei rapporti di lavoro la pubblica amministrazio­ne agisce uti privatus; può inoltre disapplicare i provvedimenti ammini­strativi quando dall’illegittimitĂ  degli stessi derivano ripercussioni negati­ve sui rapporti di lavoro.

Sono escluse dalla giuri­sdizione del giudice del lavoro tutte le materie non privatizzate, riservate alla legge e così sottratte alla contrattazione collettiva; tra tali materie, ol­tre l’organizzazione degli uffici, assumono rilevanza in particolare il re­clutamento, i concorsi aperti alla generalitĂ  dei cittadini; rientrano quindi nella giurisdizione del lavoro le procedure selettive riservate ai dipenden­ti che assumono la natura di procedure di promozione

 

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