Le categorie e le materie escluse. Dalla privatizzazione vengono escluse determinate categorie di diÂpendenti pubblici le cui mansioni sono piĂą strettamente collegate con l’eÂsercizio di funzioni costituzionali. Le categoÂrie sono quelle dei magistrati ordinari, amministrativi e contabili, degli avÂvocati dello Stato, del personale militare e delle forze di polizia di Stato, del personale diplomatico e, a partire dal vice consigliere di prefettura, della carriera prefettizia, dei dipendenti della Banca d’Italia e della commissione nazionale per le societĂ e la borsa (Consob) e dell’auÂtorithy della concorrenza e del mercato (art. 2 d.lgs. 29/1993).
    Le materie sottratte alla privatizzazione, per la quale esiste una riserva di legge, con esclusione della competenza dei conÂtratti collettivi, sono anzitutto attinenti all’organizzazione della pubblica amministrazione ed ai procedimenti di selezione per l’accesso e l’avviamento al lavoro; sono poi sottratte le materie della responsabilitĂ amministrativa e contabile dei pubblici dipendenti, non di quella disciplinare, della libertĂ d’insegnamento scientifico e di riÂcerca, delle incompatibilitĂ dell’impiego pubblico con altre attivitĂ e dei divieti di cumulo.
La selezione del personale, salvo che per le qualifiche basse per le quaÂli sussiste la competenza degli uffici di collocamento, avviene mediante concorso, sempre che la legge non disponga diversamente (art. 97 cost.).
La disciplina privatistica speciale e la giurisdizione del giudice del lavoro
Alcune maÂterie, pur essendo state privatizzate, sono sottoposte ad una disciplina speciale richiesta dalla tutela degli interessi generali, con la possibilitĂ , tutÂtavia, dell’intervento integrativo della contrattazione collettiva.
La giurisdizione del giudice del lavoro. Le controversie relative ai rapÂporti di lavoro con la pubblica amministrazioni per pretese basate su fatti e circostanze verificatisi successivamente al 1 luglio 1998, sono devolute alla giurisdizione del giudice del lavoro. Il giudice può emettere anche sentenze di conÂdanna proprio in quanto nei rapporti di lavoro la pubblica amministrazioÂne agisce uti privatus; può inoltre disapplicare i provvedimenti amminiÂstrativi quando dall’illegittimitĂ degli stessi derivano ripercussioni negatiÂve sui rapporti di lavoro.
Sono escluse dalla giuriÂsdizione del giudice del lavoro tutte le materie non privatizzate, riservate alla legge e così sottratte alla contrattazione collettiva; tra tali materie, olÂtre l’organizzazione degli uffici, assumono rilevanza in particolare il reÂclutamento, i concorsi aperti alla generalitĂ dei cittadini; rientrano quindi nella giurisdizione del lavoro le procedure selettive riservate ai dipendenÂti che assumono la natura di procedure di promozione