Lavoro autonomo: definizione. Il lavoro autonomo trova il suo fondamento nell’ art. 2222 cc., secondo cui si ha contratto d’opera quando una persona si obbliga a compiere verÂso un corrispettivo un’opera o un servizio con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente.
Distinzioni ed elementi in comune con l’appalto. L’obbligazione del lavoratore autonomo è simile a quella dell’appaltatore, che assume l’obÂbligo del compimento di un’ opera o di un servizio con organizzazione dei mezzi necessari e, con gestione a proprio rischio (art. 1655 cc.). In entrambi i casi abbiamo un’obbligazione di un’attivitĂ e di risultato, che consiste nell’opera o nel servizio.
La differenza consiste nel fatto che l’appaltatore, che è un imprenditoÂre ai sensi dell’art. 2082 cc., compie l’opera o il sevizio con un’organizzaÂzione prevalente sul lavoro personale; il lavoratore autonomo, viceversa, svolge la sua attivitĂ con la prevalenza del lavoro personale sull’organizÂzazione, configurandosi eventualmente come piccolo imprenditore.
Carattere non necessariamente personale. Il lavoratore autonomo si può servire, ma non necessariamente, di un’organizzazione non prevalenÂte; potrebbe, tuttavia, svolgere la sua attivitĂ anche con lavoro esclusivamente personale.
L’istantaneitĂ della prestazione. In questo caso l’elemento sicuro di differenziazione consiste nell’istantaneitĂ della prestazione del lavoratore autonomo rispetto alla continuitĂ della prestazione del lavoro subordinaÂto.
IstantaneitĂ ed organizzazione: elementi di differenziazione. PoichĂ© l’istantaneitĂ della prestazione, ed eventualmente il ricorso ad un’organizÂzazione, pur se non prevalente, valgono a differenziare il lavoro autonoÂmo da quello subordinato, assume di fatto minore rilevanza l’elemento fondamentale della distinzione, che consiste nello svolgimento della preÂstazione senza vincolo di subordinazione, con autodirezione del lavoro necessario per il compimento dell’opera o del servizio.
Il lavoro autonomo estraneo al diritto del lavoro. Il contratto d’opera, come contratto a prestazione istantanea, non rientra nel campo di applicaÂzione del diritto del lavoro; la giurisdizione appartiene al giudice civile ed al prestatore d’opera non si applicano le disposizioni previste a favore del lavoratore subordinato, salva la tutela pensionistica estesa ad alcune speciÂfiche categorie di piccoli imprenditori oltre che ai liberi professionisti.