Sciopero a singhiozzo o a scacchiera. Si è detto che lo sciopero consiste nell’astensione dal lavoro che secondo una definizione dottrinale, che ha influenzato per un breve periodo la giurisprudenza dovrebbe essere continuativa, completa e concertata. Sulla base di questa definizione si riteneva che fossero illegittime le astensioni discontinue, con alternanza di ore di lavoro ed ore di non lavoro nell’arco della giornata (sciopero a singhiozzo) e le astensioni a reparti alterni, prima un reparto poi un altro tra di loro collegati ai fini della produzione (sciopero a scacchiera).
La giurisprudenza si distaccò da questa impostazione teorica per stabilire la legittimità di queste forme di sciopero, fece ricorso al danno ingiusto ed alla corrispettività dei sacrifici. Secondo questa impostazione, si ritenne che le forme anomale di sciopero fossero illegittime quando procuravano al datore un danno ulteriore, come la disorganizzazione del lavoro, rispetto alla perdita del guadagno corrispondente alle prestazioni non svolte, con conseguente perdita della relativa retribuzione.
Tuttavia, anche questa impostazione fu successivamente abbandonata sulla base della considerazione che non si poteva pretendere dai lavoratori in sciopero una valutazione di quale danno arrecare al datore.
Il danno alla produttività. Dopo altri tentativi non adeguati, l’orientamento oggi prevalente è quello del ricorso alla distinzione tra danno alla produzione, consistente nel mancato guadagno e che non comporta l’illegittimità dello sciopero, e danno alla produttività, consistente nel pregiudizio provocato al normale esercizio dell’attività produttiva, con pericolo per la stessa continuità dell’impresa ed il mantenimento dei posti di lavoro che assume rilevanza poiché si pone in contrasto, oltre che con l’art. 41 cost., con lo stesso art. 4 cost., che riconosce, con il diritto al lavoro, il mantenimento dei livelli occupazionali.
Rifiuto delle prestazioni irregolari. Nonostante l’affermazione della legittimità delle forme anomale di sciopero quando determinano un danno alla produzione, si è tuttavia sostenuto che il datore potrebbe rifiutare, ai sensi dell’art. 1181 cc., le prestazioni, offerte nelle ore di non sciopero o dai raparti non in sciopero, perché parziali o irregolari.
Difficoltà di esercizio ed impossibilità. Si è inoltre affermata una sorta di assimilazione tra difficoltà di esercizio dell’attività imprenditoriale, o non convenienza – costi superiori ai ricavi e l’impossibilità sopravvenuta che comporterebbe un’esclusione per il datore del pagamento della retribuzione in virtù della regola del rischio contrattuale nei rapporti a prestazioni corrispettive (art. 1363 cc.).