Il riconoscimento dello sciopero come diritto si­gnifica che lo sciopero non è soltanto una “libertà da”, ossia nei confronti dello Stato, che non può limitare penalmente lo sciopero ma anche una “libertà di”, ossia nei confronti del datore di lavoro.

Il riconoscimento dello sciopero come diritto comporta che il datore non può pretendere la prestazione lavorati­va in quanto sull’obbligazione contrattuale della stessa prevale il diritto dei lavoratori di astenersi, purchĂ© collettivamente, dal lavoro. Ne conse­gue una situazione d’inesigibilitĂ  della prestazione di lavoro che con l’applicazione della re­gola del rischio contrattuale affermata dall’ art. 1463 cc., in base al quale quando nei rapporti a prestazioni corrispettive viene meno una delle due prestazioni l’altra parte non è tenuta ad adempiere la propria. All’inesigibilitĂ  della presta­zione consegue dunque il venir meno dell’obbligazione del datore di lavo­ro di corrispondere la retribuzione.

La perdita della retribuzione risponde, d’altra parte, all’esigenza che lo sciopero determini dei sacrifici per i lavoratori, con conseguente ricorso ad esso soltanto quando sussistano delle apprezzabili rivendicazioni da far valere nei confronti del datore o dei pubblici poteri.

La corrispettività della retribuzione, anche differita, comporta la ridu­zione, in proporzione alle ore di sciopero, anche delle voci integrative e delle corresponsioni differite, quali la tredicesima, o le altre mensilità ag­giuntive, ed il trattamento di fine rapporto.

Esclusione dallo sciopero dei riposi e delle festivitĂ  ed irrilevanza rispetto alle ferie. Non rientrano nello sciopero i riposi settimanali e le festivitĂ  infrasettimanali, pur se ri­cadenti nel periodo di svolgimento dello stesso, in quanto non sussistendo l’obbligo di lavorare non è configurabile l’astensione dal lavoro.

         Non vengono toccate dallo sciopero le ferie, che non sono in rapporto di corrispettivitĂ  con la prestazione, con conseguente inclusione del periodo di sciopero nell’anzianitĂ  di servizio con riferimento alla quale viene determinata la durata delle stesse ferie.

Sciopero discontinuo e retribuzione. Nell’ipotesi dello sciopero non per l’intera giornata lavorativa la riduzione della retribuzione è relativa soltanto alle ore non svolte, a meno che il datore non dimo­stri di non avere ricevuto alcun utile dallo svolgimento del lavoro per al­cune ore, con conseguente trattenuta della retribuzione per l’intera gior­nata.

 

Lascia un commento