La partecipazione alle funzioni pubbliche: legislativa, amministrativa, giurisdizionale. I sindacati dei lavoratori partecipano, se maggiormente rappresentativi, anche all’esercizio delle fondamentali funzioni dello stato.
Alla funzione legislativa prendono parte attraverÂso la designazione di componenti del Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro (CNEL) che ha potere d’iniziativa legislativa in mateÂria economica e sociale, oltre il potere di dare pareri al governo ed al parÂlamento nelle stesse materie.
La partecipazione alla funzione amministraÂtiva avviene mediante la designazione di rappresentanti nell’ ambito di orÂgani collegiali amministrativi, quali gli organi preposti alle politiÂche del lavoro (come quelli per i servizi alle imprese ed ai lavoratori nella fase del reclutamento e dell’assunzione).
La funzione giurisdizionale è esercitata con la partecipazione ad organi di conciliazione, il ricorso ai quali è necessario per rivolgersi, in caso di esito negativo, al giudice del lavoro.
Oltre questa partecipazione, espressamente contemplata dalla legge, ne esiste un’altra, affermatasi nella prassi, parliamo degli incontri triangolari – parti sociali e governo – per la determinazione delle principali linee di politica economiÂca e sociale. Tale forma di partecipazioÂne viene definita neocorporativismo, in quanto consiste nel coinvolgimenÂto delle parti sociali nelle funzioni pubbliche ed anche neocontrattualiÂsmo, in quanto si attua mediante contratti collettivi e in base agli accordi interconfederali.
La concertazione e gli accordi interconfederale del 1983 e del 1993. Questa forma di partecipazione risponde al modelÂlo della concertazione, caratterizzato non dalla conflittualitĂ ma dalla colÂlaborazione tra le parti sociali e tra queste ed il governo.
Espressione della concertazione è stato certamente l’accordo del gennaio del 1983, con il quale il governo, al fine della riduzione del costo della forza lavoro e della lotta contro l’inÂflazione, promise una serie di misure per facilitare l’occupazione, specie quella giovanile (ne seguirono le leggi sul contratto di formazione, sul laÂvoro a tempo parziale, sui contratti di solidarietĂ ). Con l’accordo del luglio del 1993 la concertazione ha troÂvato una sua precisa regolamentazione, con la previsione di incontri semeÂstrali tra governo e parti sociali per la definizione delle linee di politica eÂconomica e sociale.
Pareri su disegni di leggi sociali. Anche nei momenti di caduta del moÂdello concertativo resta la richiesta del governo alle parti sociali di pareri su disegni di leggi sociali che riguardano i lavoratori: si pensi alla riforma del sistema pensionistico o a quella della disciplina delle locazioni urbane.