Con il decreto che dichiara aperta la procedura di amministrazione straordinaria, il tribunale adotta i provvedimenti opportuni per la prosecuzione dell’attività d’impresa sino alla nomina del commissario straordinario. Tale amministrazione straordinaria si svolge ad opera di uno o tre commissari straordinari nominati dal Ministro dello sviluppo economico. Il Ministro dello sviluppo economico nomina anche un comitato di sorveglianza composto da 3 o 5 membri. Per quanto non espressamente previsto si applicano all’amministrazione straordinaria le disposizioni sulla liquidazione coatta amministrativa in quanto compatibili.
E’ pio dettata una specifica disciplina dei contratti in corso di svolgimento. Infatti tutti i contratti continuano ad avere esecuzione fino a quando il commissario straordinario non decide di subentrare nel contratto o scioglierlo. I crediti dei terzi derivanti dalla prosecuzione dei contratti in corso, sono soddisfatti in prededuzione, anche se la procedura si converte in fallimento.
Lo svolgimento della procedura
Con l’attuale disciplina, la continuazione dell’esercizio dell’impresa è automatica. Inoltre in tempi brevi (60 giorni dall’apertura della procedura) il commissario straordinario deve predisporre e presentare al Ministro dello sviluppo economico uno dei due indirizzi alternativi previsti dalla legge:
a) programma di cessione dei complessi aziendali da realizzare entro un anno;
b) programma di ristrutturazione da attuare entro due anni.
Inoltre l’attuale disciplina regola anche la ripartizione dell’attivo prevedendo due forme di distribuzione:
gli acconti e i riparti. I primi possono essere predisposti dal commissario straordinario in qualsiasi momento della procedura, hanno carattere provvisorio e sono ripetibili. I secondi possono essere effettuati solo dopo che lo stato passivo è stato reso esecutivo; sono definitivi e non revocabili.
Cessazione della procedura
L’amministrazione straordinaria termina per conversione in fallimento o con la chiusura della procedura.
La conversione in fallimento può essere disposta nel corso della procedura quando risulta che la stessa non può essere utilmente proseguita.
La chiusura della procedura dell’amministrazione straordinaria può avvenire nei seguenti casi (art. 74), oltre al concordato:
a) la mancata presentazione di domande di ammissione al passivo, nei termini stabiliti dalla sentenza che dichiara lo stato d’insolvenza;
b) il recupero da parte dell’imprenditore, della capacità di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.
Se l’amministrazione straordinaria con programma di cessione dei complessi aziendali si chiude per ripartizione integrale dell’attivo e quindi sono rimasti dei creditori insoddisfatti, il tribunale può ordinare la riapertura della procedura. Ma tale sentenza comporta la conversione in fallimento.
L’amministrazione straordinaria speciale del d.l. 347/2003 (c.d. decreto Marzano).
Per ovviare ai lunghi tempi tecnici il d.l. 347/2003, convertito in legge n. 39 del 18/02/2004, ha introdotto regole volte a consentire più spedito l’avvio dell’amministrazione straordinaria e nel contempo finalizzate a privilegiare l’attuazione di un programma di ristrutturazione, anziché della cessione di complessi aziendali. I presupposti che l’impresa, singolarmente o come gruppo d’imprese costituito da almeno un anno, deve possedere sono:
- a) abbia impiegato da almeno un anno non meno di 500 dipendenti;
- b) abbia debiti per non meno di 300 milioni di euro.
Tali regole sono applicabili solo se l’impresa intende perseguire il recupero attraverso il programma di ristrutturazione e non se vuole realizzare un programma di cessione. Entro 180 giorni dalla nomina (prorogabili per altri 90) il commissario straordinario deve presentare al Ministro dello sviluppo economico un programma di ristrutturazione. Se il ministro non autorizza l’attuazione del programma, il commissario può presentare (entro 60 giorni) un programma di cessione dei complessi aziendali, altrimenti la procedura si converte in fallimento.
Infine il commissario straordinario è legittimato a proporre il concordato, che è parte integrante del programma di ristrutturazione. La proposta di concordato viene pubblicata nella G.U. e persegue la ristrutturazione dei debiti attraverso qualsiasi forma. Stesso percorso: accertamento del passivo, approvazione ed infine omologazione da parte del tribunale.
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Il gruppo insolvente
Si prevede che, dichiarata insolvente e sottoposta ad amministrazione straordinaria un’impresa che fa parte di un gruppo, alla stessa procedura sono sottoposte le altre imprese del gruppo che si trovano in stato d’insolvenza. E’ necessario comunque un distinto accertamento dello stato d’insolvenza delle singole imprese del gruppo, distinzione che fa il commissario straordinario che predispone per ciascuna impresa del gruppo uno specifico programma di cessione o di ristrutturazione, lasciando così inalterata l’autonomia delle masse attive e passive delle singole imprese insolventi.
Ciascuna impresa insolvente risponde solo delle proprie obbligazioni e non vi è responsabilità della capogruppo nei confronti dei creditori delle imprese figlie. In caso di direzione unitaria del gruppo “gli amministratori della società che hanno abusato di tale direzione, rispondono in solido con gli amministratori della società dichiarata insolvente per i danni causati”.