Dopo vari tentativi di riforma, si è arrivati ad una profonda revisione della l. fallimentare, dapprima con la l. n. 35 del 14/3/2005 (che ha ridisegnato radicalmente il concordato preventivo),  poi con il d. lgs. n. 5 del 9/01/2006 che ha incisivamente innovato la disciplina del fallimento ed infine con il d. lgs. n. 169 del 12/09/2007 che ha apportato significative correzioni alle precedenti riforme.

La legge regola attualmente 5 procedure concorsuali: tre sono previste dalla c.d. legge fallimentare (r.d. n. 267 del 1942) e sono il fallimento, il concordato preventivo e la liquidazione coatta amministrativa.  Una quarta procedura concorsuale, l’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, è stata introdotta dalla legge n. 95 del 1979, e successivamente radicalmente riformata dal d. lgs. n. 270 del 1999. con la riforma del diritto fallimentare del 2006 è stata invece soppressa un’ulteriore procedura prevista dalla legge fallimentare: l’amministrazione controllata.

Caratteri comuni a tutte le procedure è che sono procedure generali e collettive. Generali perché coinvolgono tutto il patrimonio dell’imprenditore e non solo i singoli beni. Collettive perché coinvolgono tutti i creditori dell’imprenditore alla data in cui il dissesto (crisi economica dell’impresa) è accertato e mirano ad assicurare la par condicio creditorum ovvero la parità di trattamento degli stessi.

Il Fallimento ( infra CAP. XLV )

Il concordato preventivo. Il nuovo concordato preventivo non presuppone più necessariamente l’insolvenza dell’imprenditore, bensì solo una situazione di crisi dell’impresa. Non è più richiesto il possesso di requisito di meritevolezza da parte

dell’imprenditore che lo propone per evitare il fallimento. In base all’attuale disciplina il concordato preventivo può perseguire o la liquidazione di tutto il patrimonio o il ritorno in bonis del debitore e la prosecuzione dell’attività d’impresa da parte dello stesso. In questo caso, il concordato preventivo assorbe la funzione della soppressa amministrazione controllata.  E’ previsto inoltre che gli atti compiuti in esecuzione di concordato preventivo non sono soggetti a revocatoria. Pertanto chi concede credito all’imprenditore in difficoltà non deve più temere di essere costretto a restituire al fallimento i pagamenti ricevuti.

La liquidazione coatta amministrativa. E’ una procedura che trova applicazione, in luogo del fallimento, nei confronti di determinate categorie d’imprese che svolgono attività di particolare rilievo economico e sociale (es. imprese bancarie ed assicurative) e perciò sono sottoposte a vigilanza governativa. Si differenzia dal fallimento perché è una procedura amministrativa e non giudiziaria e può essere disposta dall’autorità di vigilanza anche per cause diverse dall’insolvenza (es. per gravi irregolarità nella gestione).

L’amministrazione straordinaria delle grandi imprese insolventi (infra CAP. XLVIII).

 

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