Circolazione. Avallo

L’assegno bancario, normalmente è un titolo all’ordine, ma può essere emesso anche al portatore. E come assegno al portatore vale l’assegno rilasciato senza indicazione del prenditore. La circolazione dell’assegno bancario all’ordine è regolata da norme che sostanzialmente coincidono con quelle dettate per la cambiale. In particolare, anche il girante dell’assegno bancario risponde del pagamento come obbligato di regresso. L’unica differenza rispetto alla cambiale è che la girata al trattario vale come quietanza ed estingue il titolo. Così si evita che la banca trattaria giri ulteriormente l’assegno assumendo obbligazione cartolare di regresso.

In assenza di specifica disciplina, la circolazione dell’assegno al portatore, piuttosto raro, è regolata dalle disposizioni generali del codice in tema di titoli al portatore.

L’assegno bancario può essere garantito mediante avallo, ma si tratta di istituto desueto data la breve vita del titolo. La relativa disciplina coincide con quella della cambiale. E’ escluso l’avallo da parte della banca trattaria.

 

Il pagamento dell’assegno

L’assegno bancario è pagato sempre a vista. L’eventuale postdatazione dell’assegno non impedisce al portatore di presentarlo anticipatamente per il pagamento, né alla banca di pagarlo. L’assegno bancario, oltre che essere pagato a vista, deve essere presentato per il pagamento, presso lo sportello della banca trattaria indicato nel titolo, entro i termini fissati dall’articolo 32. termine che per gli assegni emessi e pagabili in Italia è di 8 giorno dalla data della sua emissione, se l’assegno è pagabile nello stesso comune in cui fu emesso; di 15 giorni se pagabile in altro comune.

Il non rispetto dei termini di presentazione comporta la perdita dell’azione di regresso contro i giranti ed i loro avallanti, non però verso il traente. La banca è perciò libera di pagare anche dopo la scadenza dei termini, salvo che abbia ricevuto dal traente l’ordine di non pagare. La facoltà della banca di pagare l’assegno permane anche in caso di morte o di sopravvenuta incapacità del traente. Nell’assegno all’ordine, la banca che paga è tenuta ad accertare la regolare continuità delle girate, non a verificare l’autenticità delle firme dei giranti.

La banca deve inoltre identificare colui che incassa e a verificare che la firma del traente corrisponde a quella dallo stesso depositata al momento dell’apertura del conto corrente. Sono tutti questi, controlli necessari perché la banca non versi in colpa grave nel pagamento e possa legittimamente addebitare al traente l’importo dell’assegno pagato.

 

Il regresso per mancato pagamento

In caso di mancato pagamento della banca trattaria, sono responsabili verso il possessore attuale del titolo il traente, i giranti e gli avallanti. L’azione contro i giranti e i relativi avallanti è subordinata alla levata di protesto o atto equivalente, mentre l’azione contro il traente non è soggetta ad alcuna formalità.

Dette azioni si prescrivono in sei mesi dal termine di presentazione.

L’azione di chi ha pagato contro gli altri obbligati si prescrive in sei mesi dal giorno in cui fu effettuato il pagamento, oppure dal giorno in cui l’azione di regresso fu esperita contro di lui.

Anche per l’assegno bancario, il presentatore del titolo deve dare avviso agli altri firmatari del mancato pagamento, pena la responsabilità per danni arrecati.

 

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