Le azioni extracambiarie
Al portatore del titolo insoddisfatto spettano, oltre all’azione cambiaria diretta o di regresso, anche due tipiche azioni extracambiarie. Cioè:
- L’azione causale: è basata sul rapporto causale che soggiace all’emissione del titolo e inoltre:
1) è subordinata alla levata del protesto per mancata accettazione o mancato pagamento;
2) richiede il deposito della cambiale presso la cancelleria del tribunale;
3) non può essere esperita qualora l’emissione o la trasmissione del titolo abbia determinato, in virtù di un espressa volontà delle parti, novazione del rapporto.
- L’azione di arricchimento: è il rimedio esperibile, in ultima istanza, dal portatore del titolo che sia decaduto dalle azioni cambiarie (per decorrenza dei termini) o sia sprovvisto di rapporto causale. E’ esercitata dal portatore contro l’obbligato cambiario ingiustamente arricchitosi a suo danno e limitatamente alla somma dell’arricchimento. Si prescrive entro un anno dalla perdita dell’azione cambiaria.
Ammortamento
La disciplina dell’ammortamento della cambiale sostanzialmente coincide con quella dettata in via generale dal codice per i titoli di credito all’ordine. L’unica differenza sta nel fatto che l’articolo 90 l. camb. non richiede che l’opponente al decreto di ammortamento depositi il titolo.
Le cambiali finanziarie
Hanno funzione di offrire alle imprese, in particolare a quelle non abilitate ad emettere obbligazioni, uno strumento per raccogliere direttamente fra il pubblico capitale di credito a breve termine, alternativo rispetto al ricorso al credito bancario spesso eccessivamente costoso.
Le cambiali finanziarie sono titoli di credito all’ordine emessi in serie, con scadenza non inferiore a tre mesi e non superiore a dodici mesi dalla data di emissione. La loro struttura è quella del pagherò cambiario; contengono cioè una promessa incondizionata di pagamento da parte dell’emittente. Devono avere un taglio minimo non inferiore a 50.000 euro.
La denominazione cambiale finanziaria deve essere inserita nel contesto del titolo in aggiunta agli altri requisiti formali richiesti per il pagherò cambiario. L’omissione comporta nullità della cambiale. Nella cambiale finanziaria devono essere indicati anche i proventi a favore del prenditore in qualunque forma pattuita; proventi di regola costituiti dalla differenza tra valore nominale della cambiale e la minor somma corrisposta all’emittente. Le cambiali finanziarie possono essere girate esclusivamente con la clausola “senza garanzia” e quindi senza assunzione di obbligazione cambiaria di regresso da parte del girante.
L’ammontare della raccolta tra il pubblico effettuata mediante cambiali finanziarie e certificati di investimento (che hanno durata superiore ad un anno) non può eccedere, unitamente alla raccolta mediante obbligazioni (ove consentita), il limite del capitale versato e delle riserve risultanti dall’ultimo bilancio approvato.