In caso di rifiuto del pagamento, o in caso di rifiuto di accettazione, il portatore del titolo può agire contro tutti gli obbligati cambiari, individualmente o congiuntamente, per ottenere il pagamento. La relativa azione è però regolata diversamente a seconde che si tratti di obbligati diretti o di regresso. Sono obbligati diretti, l’emittente, l’accettante, ed i loro avallanti. Sono obbligati di regresso, il traente, i giranti ed i loro avallanti, nonché l’accettante per intervento.
L’azione diretta non è soggetta a particolari formalità ed in particolare non è subordinata alla levata del protesto; non è soggetta ad alcun termine di decadenza. Il portatore è tenuto ad osservare solo il termine di prescrizione di tre anni, che decorre dalla scadenza della cambiale.
Più complessa è la disciplina dell’azione cambiaria di regresso.
L’azione contro gli obbligati di regresso può essere esercitata alla scadenza, se il pagamento non ha avuto luogo. Può essere esercitata anche prima della scadenza:
1) se l’accettazione è stata rifiutata in tutto o in parte;
2) in caso di fallimento del trattario, abbia o non abbia accettato, o dell’emittente nel pagherò cambiario; di cessazione dei pagamenti da parte degli stessi o di esecuzione infruttuosa sui loro beni;
3) in caso di fallimento del traente di una cambiale non accettabile. In caso di fallimento, per esercitare il regresso basta produrre la relativa sentenza dichiarativa.
Negli altri casi l’esercizio dell’azione di regresso è per legge subordinato alla preventiva contestazione del rifiuto di accettazione o di pagamento con atto autentico denominato protesto, soggetto alla specifica disciplina esposta nel paragrafo successivo. Il protesto per mancato pagamento deve essere elevato nei due giorni feriali successivi alla scadenza della cambiale. L’omessa levata del protesto nei termini comporta conseguenze particolarmente gravi: il portatore decade dalle azioni di regresso.
Il portatore può essere dispensato dal protesto, ma non dalla presentazione nei termini, con apposita clausola inserita nella cambiale dal traente, dal girante o dall’avallante. Pur se dispensato dal protesto, il portatore è inoltre tenuto a dare avviso della mancata accettazione o del mancato pagamento al traente, al proprio girante ed ai loro avallanti entro i 4 giorni successivi feriali alla levata del protesto o al giorno della presentazione, se la cambiale è senza spese.
Se non viene effettuato l’avviso, il portatore non decade dal regresso, ma dovrà risarcire i danni eventualmente arrecati nei limiti dell’importo della cambiale. Gli obbligati cambiari, diretti e di regresso, sono tutti obbligati in solido nei confronti del portatore.
Perciò, rispettate le condizioni necessarie per l’esercizio dell’azione di regresso, il portatore può agire a sua scelta, per l’intera somma cambiaria, contro uno qualsiasi degli obbligati ed non è tenuto ad osservare l’ordine nel quale si sono obbligati. Inoltre l’azione promossa contro uno degli obbligati, non impedisce di agire contro gli altri, congiuntamente o disgiuntamente.
La disposizione per gradi degli obbligati cambiari acquista rilievo per regolare i rapporti fra gli stessi, conseguenti al pagamento del portatore del titolo. L’obbligato cambiario che ha pagato libera infatti definitivamente i coobbligati di grado successivo. Ha invece azione cambiaria di ulteriore regresso contro gli obbligati di grado anteriore e può chiedere a ciascuno di essi il rimborso integrale di quanto pagato, oltre gli interessi e le spese. L’obbligato invece che ha pagato non ha invece azione cambiaria neppure pro quota, nei confronti degli eventuali coobbligati di pari grado.
Contro costoro potrà agire solo in via extracambiaria ed i relativi rapporti restano regolati dalla disciplina di diritto comune delle obbligazioni solidali. L’azione di regresso del portatore del titolo è soggetta a prescrizione di un anno che decorre dalla data del protesto levato in tempo utile o dalla scadenza, se vi è clausola senza spese. L’azione di ulteriore regresso cambiario del solvens si prescrive invece in sei mesi dal giorno del pagamento o da quello in cui l’azione di regresso è stata promossa contro di lui.