Il possessore qualificato del titolo può infatti far valere il diritto cartolare nei confronti del debitore senza essere tenuto a provare il valido acquisto della proprietà del titolo e il conseguente acquisto della titolarità del diritto. Infatti il possessore di un titolo di credito, legittimato nelle forme previste dalla legge, ha diritto alla prestazione in esso indicata verso presentazione del titolo (legittimazione attiva). E’ spostato sul debitore l’onere di provare il difetto di titolarità, ove intenda resistere alla richiesta di adempimento.

Nel contempo, il debitore senza dolo o colpa grave adempie la prestazione nei confronti del possessore, è liberato anche se questi non è titolare del diritto. La liberazione del debitore, non è subordinata alla sua buona fede, bensì all’assenza di dolo o colpa grave. Quindi il debitore è liberato non solo quando ignora il difetto di titolarità del legittimato (buona fede), ma anche quando, pur essendone a conoscenza, non disponga di mezzi di prova pronti e sicuri per contestare il difetto di titolarità.

Le eccezioni cartolari

Le eccezioni cartolari si distinguono in due grandi categorie: eccezioni reali ed eccezioni personali. Le prime sono opponibili a qualunque portatore del titolo, le seconde solo ad un determinato portatore e non si ripercuotono sugli altri.

Danno luogo ad eccezioni reali:

  • Le eccezioni di forma, ossia la mancata osservanza dei requisiti formali del titolo richiesti dalla legge a pena di nullità (ad esempio, la mancanza del titolo cambiario della denominazione cambiale);
  • Le eccezioni fondate sul contesto letterale del titolo.
  • La falsità della firma, da intendersi nel senso che la sottoscrizione non è giuridicamente riferibile a colui che figura dal titolo come debitore (vi rientra firma apposta da un omonimo, non contraffazione autorizzata di firma altrui);
  • Il difetto di capacità o di rappresentanza al momento dell’emissione del titolo; al momento cioè in cui l’obbligazione cartolare diviene operativa con l’immissione del titolo in circolazione;
  • La mancanza delle condizioni necessarie per l’esercizio dell’azione. Ad esempio, nella cambiale la mancata levata del protesto, necessario per l’esercizio dell’azione contro gli obbligati di regresso.

Rientrano nelle eccezioni personali:

  • Le eccezioni derivanti dal rapporto fondamentale che ha dato luogo all’emissione del titolo (eccezioni ex causa), opponibili solo al primo prenditore. (eccezione personale fondate su rapporti personali).
  • Le eccezioni fondate su altri rapporti personali con i precedenti possessori (ad esempio concessione di una dilazione di pagamento), opponibili solo a colui che è stato parte del relativo rapporto. (eccezione personale fondate su rapporti personali).
  • L’eccezione di difetto di titolarità del diritto cartolare, opponibile al possessore del titolo che non ne ha acquistato la titolarità (mancanza di un valido negozio di emissione o di trasmissione) o l’ha successivamente persa (vendita del titolo senza consegna all’acquirente). (eccezioni personali in senso stretto).

Il legislatore per evitare che l’inopponibilità delle eccezioni personali possa dar luogo ad abusi, pone dei temperamenti a tale regola; ammette cioè che a determinate condizioni esse possano essere opposte anche ai portatori successivi. Queste condizioni sono diverse per i due tipi di eccezioni personali. Per eccezioni personali in senso stretto è applicabile la regola dettata per l’acquisto a non domino. L’eccezione di difetto di titolarità è quindi opponibile nei confronti di tutti i successivi possessori in malafede o colpa grave; che cioè conoscevano o dovevano conoscere il difetto di titolarità di un precedente possessore.

Condizioni più rigorose sono richieste per l’opponibiltà ai successivi possessori delle eccezioni personali fondate su rapporti personali. Ciò è possibile solo se l’attuale possessore nell’acquistare il titolo ha agito intenzionalmente a danno del debitore. E’ questa la cosiddetta exceptio doli, che richiede non solo la conoscenza (mala fede) o conoscibilità (colpa grave) dell’eccezione, ma una situazione più grave: il dolo.

Vale a dire, un accordo fraudolento (collusione) tra chi trasmette e chi riceve il titolo o, quanto meno, lo specifico intento di quest’ultimo di danneggiare il debitore privandolo di eccezioni che questi avrebbe potuto opporre al precedente possessore.

 

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