Uno dei profili caratterizzanti della disciplina dei titoli di credito è la distinzione tra titolarità del diritto cartolare e legittimazione all’esercizio dello stesso: titolare del diritto cartolare è il proprietario del titolo; legittimato al suo esercizio è invece il possessore del titolo nelle forme prescritte dalla legge (possessore qualificato); forme che sono diverse per i titoli al portatore, all’ordine e nominativi.

La qualità di proprietario-titolare e di possessore –legittimato, di regola coincidono con la stessa persona. Nel corso della circolazione del titolo si può verificare una dissociazione delle due posizioni reali sul titolo (proprietà e possesso) e una conseguente dissociazione fra chi è titolare del diritto cartolare (proprietario spossessato) e chi è invece solo legittimato ad esercitarlo (possessore non proprietario). Al riguardo è necessario distinguere tra circolazione regolare e irregolare.

Si ha circolazione regolare quando il titolo viene trasferito dall’attuale proprietario ad altro soggetto in forza di un valido negozio di trasmissione, che di regola trova fondamento in un preesistente rapporto causale tra le parti. Chi trasferisce la proprietà del titolo dovrà poi consegnarlo ed adempiere le eventuali altre formalità necessarie per attribuire all’acquirente la legittimazione all’esercizio del relativo diritto.

Ad esempio, in una vendita (rapporto fondamentale) si può convenire che il compratore pagherà il prezzo mediante girata di un assegno circolare a lui intestato. Il compratore dovrà poi dare attuazione a tale accordo (negozio di trasmissione) girando l’assegno e consegnandolo al venditore affinché questi lo possa riscuotere.

La circolazione irregolare si ha quando la circolazione del titolo non è sorretta da un valido negozio di trasferimento (ad esempio titolo di credito rubato). In tal caso il possessore del titolo (il ladro) non acquista la proprietà del titolo e la titolarità del diritto, che restano al derubato; ha però la possibilità di fatto di esercitare il diritto (legittimazione) e di far circolare ulteriormente il titolo.

Si ha quindi una dissociazione tra (proprietà) titolarità e (possesso) legittimazione. Chi ha perso il possesso del titolo contro la sua volontà può esercitare azione di rivendicazione nei confronti dell’attuale possessore e riottenere così il documento necessario ai fini della legittimazione. Inoltre se si tratta di titoli all’ordine o nominativi potrà anche avvalersi della procedura di ammortamento, che gli consente di ottenere un surrogato del titolo smarrito o distrutto.

Tutto ciò però fino a quando il titolo non pervenga nelle mani di un terzo di buona fede ignaro cioè del difetto di titolarità dell’alienante. Scatta infatti a tutela di quest’ultimo il principio dell’autonomia in sede di circolazione. Infatti chi ha acquistato in buona fede il possesso di un titolo di credito, in conformità delle norme che ne disciplinano la circolazione, non è soggetto a rivendicazione; vale a dire, diventa anche proprietario del titolo e titolare del diritto cartolare. Perché si perfezioni l’acquisto a non domino di un titolo di credito devono ricorrere tre presupposti:

1) un negozio astrattamente idoneo a trasferire la proprietà del titolo;

2) l’investitura dell’acquirente nel possesso del titolo, con l’osservanza delle formalità prescritte dalla relativa legge di circolazione (legittimazione);

3) la buona fede dell’acquirente; cioè l’ignoranza non dovuta a colpa grave, del difetto di proprietà del documento nell’alienante.

 

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