Premessa

I titoli di credito sono documenti destinati alla circolazione che attribuiscono il diritto ad una determinata prestazione. Questa può consistere nel pagamento di una somma di denaro, come avviene nella cambiale, nell’assegno bancario e circolare, nelle obbligazioni di società e nei titoli del debito pubblico (titoli di credito in senso stretto). Può consistere anche nel diritto alla riconsegna di merci depositate o viaggianti, come avviene nella fede di deposito, nella polizza di carico e così via (titoli di credito rappresentativi di merci).

Vi sono infine titoli di credito che rappresentano una situazione giuridica complessa ed i relativi diritti, come le azioni di società e le quote di partecipazione a fondi comuni di investimento (titoli di partecipazione). Fra i titoli di credito ve ne sono poi alcuni che vengono di regola emessi da debitore ognuno per una distinta operazione economica e si presentano perciò come titoli individuali (ad esempio, cambiali e assegni). Altri per contro, come le azioni e le obbligazioni, rappresentano frazioni di uguale valore nominale di una unitaria operazione economica di finanziamento ed attribuiscono ciascuno uguali diritti (titoli di massa).

Alcuni titoli di credito, come le azioni e i titoli rappresentativi di merci, presuppongono un ben determinato rapporto giuridico e solo in base a tale rapporto possono essere emessi (titoli causali). Per altri invece, come la cambiale e gli assegni, il rapporto giuridico che da luogo alla loro emissione può variamente atteggiarsi (titoli astratti). Risponde inoltre allo scopo di fissare uno statuto generale direttamente applicabile a tutte le nuove figure di titoli di credito che la varia e mutevole realtà economica può creare (titoli atipici).

Funzione e caratteri essenziali dei titoli di credito

I titoli di credito svolgono un ruolo fondamentale in una moderna economia basata sul credito e sulla circolazione della ricchezza. La loro funzione tipica e costante è infatti quella di rendere più semplice, rapida e sicura la circolazione dei diritti di credito, neutralizzando i rischi e gli inconvenienti che al riguardo presenta la disciplina della cessione del credito.

Questa funzione i titoli di credito sono in grado di assolvere per la particolare disciplina giuridica cui essi sono assoggettati. Le regole di circolazione più semplici e sicure sono quelle previste per i beni mobili: la proprietà dei beni mobili si trasferisce con il semplice consenso e, inoltre, l’acquirente di un bene mobile è tutelato contro il rischio della mancanza di titolarità nel trasferente dalla regola “possesso di buona fede vale titolo”.

La funzione giuridica consiste nel ritenere che oggetto di circolazione sia il documento anziché il diritto in esso menzionato, mentre in realtà è l’opposto (chi acquista un titolo di credito vuole acquistare il diritto in esso menzionato non il pezzo di carta).

Si tratta però di una finzione che consente di stabilire un collegamento giuridico del tutto particolare fra documento (bene mobile) e diritto in esso menzionato (entità immateriale) e di superare così in radice tutti gli inconvenienti propri della cessione del credito. Tale collegamento si esprime sinteticamente affermando che nel titolo di credito il diritto è incorporato nel documento e si concretizza in 4 principi cardine fissati dalla disciplina generale dei titoli di credito.

  • Chi acquista la proprietĂ  del documento (cosa mobile) diventa titolare del diritto in esso menzionato. Diventa titolare del diritto cartolare, anche se ha acquistato il titolo a non domino (ad esempio da un ladro), purchĂ© sia in buona fede ed entri in possesso del titolo, dato che per legge l’acquisto della titolaritĂ  del diritto è un effetto dell’acquisto della proprietĂ  del documento (a titolo derivato o a titolo originario). E’ questo il principio dell’autonomia in sede di circolazione del diritto cartolare, con norma che ricalca sostanzialmente il principio “possesso di buona fede vale titolo” proprio dei beni mobili. E’ il principio che consente di neutralizzare il piĂą grave dei rischi della cessione del credito. (Autonomia del diritto)
  • Chi acquista un titolo di credito acquista un diritto il cui contenuto è determinato esclusivamente dal tenore letterale del documento. Acquista inoltre un diritto che è immune dalle eccezioni fondate sui rapporti personali intercorsi tra debitore e precedenti possessori del titolo. Sono questi i principi di letteralitĂ  e dell’autonomia in sede di esercizio del diritto cartolare. (LetteralitĂ )
  • Chi ha conseguito il possesso materiale del titolo di credito, nelle forme prescritte dalla legge è senz’altro legittimato all’esercizio del diritto cartolare. Può cioè pretendere dal debitore la prestazione senza essere tenuto a provare l’acquisto della proprietĂ  del titolo e della titolaritĂ  del diritto. (Legittimazione)E’ questa la funzione di legittimazione del titolo di credito.
  • I vincoli sul diritto menzionato in un titolo di credito (pegno, sequestro, pignoramento) devono essere effettuati sul titolo e non hanno effetto se non risultano dal titolo. Il documento è anche strumento necessario e sufficiente per la circolazione del diritto e la costituzione di vincoli sullo stesso. (Vincoli).

Nozione: in estrema sintesi si può dire che il titolo di credito è un documento necessario e sufficiente per la costituzione, la circolazione e l’esercizio del diritto letterale ed autonomo in esso incorporato.

 

La creazione del titolo di credito: rapporto cartolare e rapporto fondamentale

Il rapporto fondamentale. La creazione e il rilascio di un titolo di credito trovano giustificazione in un preesistente rapporto fra emittente e primo prenditore (rapporto fondamentale o causale) ed in accordo fra gli stessi con cui si conviene di fissare nel titolo di credito la prestazione dovuta dal primo al secondo in base a tale rapporto (convenzione di rilascio o esecutiva). Ad esempio, in una vendita con pagamento differito (rapporto causale) si pattuisce (convenzione esecutiva) che il compratore rilasci al venditore un pagherò cambiario per importo corrispondente al prezzo dovuto.

Il rapporto cartolare. Il titolo di credito, emesso in attuazione della convenzione di rilascio, riproduce in forma semplificata e schematizzata, l’obbligazione derivante dal rapporto fondamentale. Nell’esempio fatto, la cambiale menzionerà solo l’obbligo del compratore (emittente) di pagare al venditore (prenditore) una determinata somma ad una determinata scadenza. La dichiarazione risultante dal titolo di credito costituisce il rapporto cartolare ed il diritto dalla stessa riconosciuto al prenditore del titolo di diritto cartolare destinato a circolare. Nell’esempio fatto il diritto cartolare è il diritto al pagamento di una somma di denaro da parte dell’emittente e tale diritto sarà acquistato dal terzo cui la cambiale è trasferita da parte del primo prenditore.

 

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