Nozione

L’associazione in partecipazione è il contratto con il quale una parte (associante) attribuisce all’altra (associato) una partecipazione agli utili della sua impresa o di uno o più affari, verso il corrispettivo di un determinato apporto.

L’apporto dell’assicurato è per lo più costituito da una somma di denaro.

Il contratto permette perciò all ‘associante di reperire mezzi finanziari per lo svolgimento della propria attività o anche per il compimento di determinate operazioni economiche, senza gravarsi di oneri fissi.

Il corrispettivo dell’apporto è infatti costituito da una partecipazione agli eventuali utili.

Inoltre l’associato è esposto anche al rischio di perdere il capitale apportato dato che, di regola, partecipa anche alle perdite dell’impresa dell’associante o dell’affare, sia pure nei limiti dell’apporto.

L’associazione in partecipazione non dà vita ad attività economia comune, ma solo a rapporti interni: l’apporto dell’associato entra infatti a far parte del patrimonio dell’associante, che ne può liberamente disporre.

 

Disciplina

Nell’associazione in partecipazione l’attività di impresa o l’affare dedotto in contratto sono e restano imputabili al solo associante.

Infatti i terzi acquistano diritti ed assumono obbligazioni soltanto verso l’associante, il quale mantiene l’esclusività nella gestione dell’impresa o dell’affare.

Naturalmente nulla impedisce che l’associante attribuisca all’associato il potere di compiere atti di impresa in suo nome e per suo conto, ma in tal caso si ha un distinto rapporto contrattuale (mandato con rappresentanza) che si affianca all’associazione in partecipazione.

Estremamente limitati sono, d’altro canto, i poteri di controllo che la legge riconosce all’associato.

Egli ha diritto al rendiconto dell’affare compiuto o al rendiconto annuale se la gestione si protrae per più di un anno, in modo da poter controllare la congruità degli utili riconosciutigli o delle perdite addossategli.

Se non è diversamente pattuito, la quota di utili spettante all’associato è proporzionale al valore dell’apporto e gli utili gli devono essere corrisposti con cadenza annuale se la gestione si protrae per più anni.

Inoltre, salvo patto contrario, l’associato partecipa alle perdite nella stessa misura in cui partecipa agli utili.

Le perdite che colpiscono l’associato non possono però superare il valore del suo apporto.

Il contratto di associazione in partecipazione può essere stipulato con una pluralità di associati. È però richiesto il consenso dei precedenti associati quando l’attribuzione di nuove partecipazioni è successiva alla stipula del contratto originario.

 

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