Nozione. Disciplina
L’appello al pubblico risparmio per sollecitare la sottoscrizione di prodotti finanziari di nuova emissione (offerta pubblica di sottoscrizione) o l’acquisto di prodotti finanziari giĂ emessi (offerta pubblica di vendita) necessita di una specifica disciplina a tutela dei potenziali investitori, ispirata da un duplice obiettivo: da un lato garantire decisioni di investimento consapevoli attraverso un’adeguata e corretta informazione, dall’altro assicurare la paritĂ di trattamento dei risparmiatori sollecitati all’investimento.
A tale duplice finalitĂ risponde la disciplina della sollecitazione all’investimento.
Costituisce sollecitazione all’investimento “ogni offerta, invito a offrire o messaggio promozionale, in qualsiasi forma rivolti al pubblico, finalizzati alla vendita o alla sottoscrizione di prodotti finanziari”. La disciplina della sollecitazione all’investimento non trova però applicazione quando l’offerta è rivolta ai soli investitori professionali o a un numero di soggetti non superiore a 200, nonchĂ© in una serie di altri casi fissati per legge o individuati dalla Consob.
Coloro che intendono effettuare una sollecitazione all’investimento devono darne preventiva comunicazione alla Consob. Alla comunicazione deve essere allegato un prospetto informativo destinato alla pubblicazione.
In particolare, il prospetto informativo deve contenere le informazioni necessarie “affinchĂ© gli investitori possano pervenire ad un fondato giudizio sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell’emittente nonchĂ© sui prodotti finanziari”.
La pubblicazione del prospetto informativo deve essere autorizzata dalla Consob e la raccolta delle adesioni può in ogni caso iniziare solo dopo la pubblicazione.
Prima della pubblicazione del prospetto è inoltre vietato ogni annuncio pubblicitario mentre quelli successivi devono essere redatti secondo criteri stabiliti dalla Consob al fine di assicurare la correttezza dell’informazione.
La Consob è investita di ampi poteri regolamentari al fine di assicurare il corretto svolgimento della sollecitazione: essa infatti definisce “le modalitĂ di svolgimento della sollecitazione anche al fine di assicurare la paritĂ di trattamento tra i destinatari”.
La Consob è inoltre investita di ampi poteri informativi, anche nei confronti dei sottoscrittori dei prodotti finanziari, al fine di accertare eventuali violazioni delle norme di legge e regolamentari in tema di sollecitazione. In tal caso può anche sospendere in via cautelare o vietare del tutto la sollecitazione all’investimento.
La sollecitazione all’investimento è infine assoggettata ad una specifica disciplina integrativa quando presenta i caratteri dell’offerta fuori sede.
L’offerta fuori sede di prodotti finanziari è riservata ad intermediari professionali (banche, Sim, imprese di investimento) autorizzati allo svolgimento del servizio di collocamento di strumenti finanziari e a loro volta tenuti ad avvalersi dell’opera dei promotori finanziari.
All’investitore è inoltre riconosciuto lo ius poenitendi. L’efficacia dei contratti di collocamento di prodotti finanziari conclusi fuori sede e con tecniche di comunicazione a distanza è infatti sospesa per la durata di 7 giorni dalla data di sottoscrizione da parte dell’investitore, che entro tale termine può recedere senza spese.