I fondi pensione

I fondi pensione costituiscono forme di previdenza complementare collettiva di natura privata per l’erogazione ai lavoratori e liberi professionisti di trattamenti pensionistici integrativi di quelli corrisposti dal sistema obbligatorio pubblico.

La loro costituzione può essere prevista dagli accordi collettivi di lavoro, da accordi fra lavoratori autonomi o dai regolamenti di enti o imprese, che individuano anche le categorie di lavoratori alle quali è riservata la partecipazione.

I fondi pensione chiusi possono essere costituiti sotto forma di associazione riconosciuta o non riconosciuta (fondi esterni) oppure come patrimonio di destinazione separato nell’ambito della società o ente pubblico datore di lavoro (fondi interni).

L’esercizio dell’attività dei fondi pensione deve essere autorizzata dal Ministero del Lavoro, sentita un’apposita commissione di vigilanza (Covip).

I fondi pensione sono finanziari con contribuiti dei datori di lavoro e dei lavoratori che vi aderiscono. Il loro patrimonio è investito in valori mobiliari o altre attività finanziarie rispettando i criteri di ripartizione dei rischi fissati dalla legge e dal Ministro del Tesoro.

II fondo può procedere direttamente solo alla sottoscrizione o all’acquisto di partecipazioni in società immobiliari e di quote di fondi comuni di investimento chiusi.

La gestione degli altri investimenti deve essere invece affidata ad intermediari specializzati (Sim, Sgr, imprese di assicurazione).

Salvo diverso accordo, il fondi pensione rimangono titolari dei valori e delle disponibilità conferiti in gestione, che perciò costituiscono patrimonio separato ed autonomo da quello del gestore. Le risorse dei fondi affidati in gestione devono essere depositate presso una banca distinta dal gestore, che provvede ad eseguire le istruzioni impartite da quest’ultimo.

 

Le società di investimento a capitale variabile (Sicav)

Le società di investimento a capitale variabile (Sicav) sono società per azioni che hanno per oggetto esclusivo Tinvestimento collettivo in strumenti finanziari del patrimonio raccolto mediante l’offerta al pubblico di proprie azioni.

L’attività svolta da tali società coincide con quella dei fondi comuni di investimento aperti.

Diversa però è la struttura giuridica.

Agli investitori sono infatti offerte azioni della stessa società e non certificati di partecipazione ad un fondo.

Gli investitori diventano perciò azionisti della Sicav e le somme dagli stessi versate entrano a far parte del patrimonio della società aumentandone il capitale sociale.

Nel contempo, il disinvestimento, possibile in ogni momento, avviene mediante recesso dalla società.

La Sicav si differenzia perciò da una comune società per azioni per il fatto che è una società a capitale variabile: è possibile l’ingresso e l’uscita dei soci senza che le corrispondenti variazioni del capitale sociale comportino una modifica dell’atto costitutivo.

Per questo motivo le Sicav sono assoggettate ad una disciplina speciale.

La costituzione delle Sicav deve essere preventivamente autorizzata dalla Banca d’Italia, sentita la Consob.

Ai fini dell’autorizzazione è richiesto un capitale sociale di almeno un milione di euro.

Il capitale sociale iniziale deve essere interamente versato dai soci fondatori all’atto della costituzione e non sono ammessi conferimenti in natura.

Lo statuto delle Sicav deve contenere indicazioni sui criteri di svolgimento dell’attività di

investimento analoghe a quelle previste per il regolamento dei fondi comuni.

Anche le Sicav sono tenute a designare la banca presso la quale devono essere depositati gli strumenti finanziari e le disponibilità liquide della società.

Come anticipato, le Sicav sono caratterizzate dalla variabilità del capitale sociale.

Infatti, il capitale di una Sicav è sempre uguale al patrimonio netto detenuto dalla società, valutato secondo i criteri fissati dalla Banca d’Italia.

L’aumento del capitale, conseguente all’ingresso di nuovi soci, avviene in via continuativa con l’emissione di nuove azioni.

Le azioni devono essere integralmente liberate al momento dell’emissione.

Il capitale delle Sicav si riduce per l’esercizio da parte dei soci del diritto di rimborso delle azioni. Ai soci che recedono è rimborsato il valore reale delle azioni, determinato secondo i metodi fissati dalla Banca d’Italia.

Una disciplina speciale è dettata anche per le azioni delle Sicav.

Per incentivare l’investimento da parte dei risparmiatori le azioni possono essere nominative o al portatore, e si differenziano tra loto per il diverso diritto di voto che attribuiscono.

Infatti mentre per le azioni nominative vale la regola “ogni azione attribuisce un voto”, le azioni al portatore attribuiscono un solo voto per ogni socio indipendentemente dal numero di azioni di tale categoria possedute.

La presenza nelle Sicav di una massa mutevole di soci scarsamente propensi a partecipare alle assemblee, la differenza fra azioni nominative e azioni al portatore quanto al diritto al voto hanno poi ispirato l’introduzione di una specifica disciplina anche per le assemblee delle Sicav: sono soppressi i quorum costitutivi dell’assemblea ordinaria e dell’assemblea straordinaria, con la conseguenza che le stesse sono regolarmente costituite e possono deliberare quale che sia la parte del capitale sociale intervenuto.

Essendo le Sicav organismi di investimento collettivo a struttura aperta, la gestione del loro patrimonio è assoggettata ad una disciplina identica a quella dettata per i fondi aperti.

In particolare, le Sicav non possono investire il loro patrimonio in beni immobili, in crediti e titoli rappresentativi di crediti.

Le Sicav possono anche delegare la gestione del proprio patrimonio ad una società di gestione del risparmio.

Le Sicav in crisi sono soggette ad amministrazione straordinaria e liquidazione coatta amministrativa con esclusione dal fallimento.

 

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