Le carte di credito sono documenti (sotto forma di tessere) che consentono al titolare di acquistare beni o servizi senza pagamento immediato del prezzo.

Esse costituiscono uno strumento convenzionale di pagamento, alternativo rispetto alla moneta ed all’uso di assegni bancari, che consente al titolare di godere anche di una breve dilazione.

Le carte di credito possono essere di due tipi: carte bilaterali oppure carte trilaterali.

Le carte di credito bilaterali sono rilasciate dalle stesse imprese fornitrici di beni o servizi (ad esempio grandi magazzini) e consentono di effettuare acquisti in tutti i punti vendita dell’emittente, con differimento del pagamento del prezzo. Le somme dovute sono infatti pagate periodicamente dall’acquirente, previo invio da parte del fornitore di un estratto conto con l’indicazione dell’importo dei singoli acquisti

PiĂą note e di gran lunga piĂą diffuse sono le carte di credito trilaterali (ad esempio Visa).
Esse sono emesse da imprese specializzate nella gestione di tale servizio che consiste in un’attivitĂ  di intermediazione nei pagamenti.

L’emittente la carta di credito paga ai fornitori quanto loro dovuto dai titolari della carta per merci o servizi acquistati; a scadenze periodiche si fa poi rimborsare da questi ultimi quanto pagato ai primi per loro conto. Per il servizio reso percepisce un compenso sia dai fornitori (esercizi convenzionati) sia dagli acquirenti (titolari della carta).

Il meccanismo delle carte di credito trilaterali è reso possibile da una serie di convenzioni che l’emittente stipula preventivamente con i fornitori (convenzione di abbonamento) e con gli utilizzatori della carta (convenzione di rilascio). Con la convenzione di abbonamento, l’esercizio convenzionato si obbliga verso l’emittente a fornire ai titolari della carta i beni e servizi richiestigli, senza pretendere il pagamento immediato. L’emittente a sua volta si obbliga a pagare al fornitore il relativo importo, decurtato di una percentuale (disaggio) a titolo di compenso per il servizio. Con la convenzione di rilascio, il titolare della carta è legittimato, dietro pagamento di un canone piuttosto modesto, ad utilizzare la stessa per effettuare acquisti presso gli esercizi convenzionati senza pagamento del prezzo.

L’emittente si obbliga infatti a pagare per conto del titolare gli importi corrispondenti. Il titolare a sua volta si obbliga a rimborsare mensilmente all’emittente quanto pagato per suo conto, dietro invio dell’estratto conto del periodo. Il titolare rinuncia inoltre preventivamente a far valere nei confronti dell’emittente qualsiasi eccezione fondata sul rapporto con i fornitori (vizi della merce, ritardo nella consegna, etc).

L’uso abusivo delle carte di credito è sanzionato penalmente.

 

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