Il deposito bancario, l’apertura di credito e le altre operazioni bancarie possono essere regolate in conto corrente e il correntista può disporre in qualsiasi momento delle somme risultanti a suo credito, salvo l’osservanza del termine di preavviso eventualmente previsto. Il regolamento in conto corrente comporta due effetti essenziali: il deposito o l’apertura di credito sono regolati nella forma tecnica del conto corrente. La banca apre cioè un conto intestato al cliente nel quale sono annotati tutti i versamenti (accreditamenti) ed i prelevamenti (addebitamenti). La somma algebrica degli accreditamenti e degli addebitamenti determina l’ammontare del credito di cui il cliente può disporre in ogni momento. Il cliente può disporre delle somme non solo mediante prelevamenti in contanti ma anche mediante l’emissione di assegni bancari. Può inoltre alimentare il credito disponibile anche mediante il versamento di assegni da riscuotere, se la banca li accetta.
Sul deposito o sull’apertura di credito si innesta così un’attivitĂ gestoria della banca per conto del cliente, determinando un vero e proprio servizio di cassa.
Funzione e caratteri essenziali del deposito o dell’apertura di credito in conto corrente si ritrovano in un altro contratto bancario non menzionato dal codice ma sviluppatosi nella pratica bancaria: il conto corrente bancario o di corrispondenza. Questo presenta tuttavia due significative differenze rispetto alle singole operazioni regolate in conto corrente.
Il rapporto iniziale costitutivo della disponibilitĂ può essere costituito indifferentemente da un deposito bancario, da un’apertura di credito o da entrambi. Inoltre è alimentato da ogni altro credito o sovvenzione sotto qualsiasi forma concessi al correntista. Ad esempio, il ricavato di un’anticipazione bancaria o il netto ricavo dello sconto di cambiali.
Il servizio di cassa che la banca si obbliga a svolgere per conto del cliente assume, d’altro canto, un contenuto piĂą ampio ed articolato. La banca è infatti tenuta ad eseguire, nei limiti della disponibilitĂ del conto, non solo gli ordini di pagamento a terzi ad essa impartiti mediante l’emissione di assegni bancari, ma anche ogni altro ordine di pagamento (bonifici, giroconti). I relativi importi sono addebitati in conto e riducono il credito disponibile.
La banca è inoltre tenuta a ricevere per conto del correntista tutti i versamenti disposti da terzi a favore dello stesso e ad eseguire gli specifici incarichi di riscossione di crediti verso terzi (incasso di assegni bancari, circolari, etc) che le siano di volta in volta conferiti. I relativi importi sono messi a disposizione del correntista mediante accredito in conto ed alimentano il credito disponibile. Le possibilità operative sono così notevolmente ampliate. Ad esempio è possibile trasferire dei fondi da un correntista ad un altro senza movimento fisico di denaro, mediante giroconto bancario, cioè con semplici annotazioni contabili effettuate dalla banca. Identici restano comunque sotto il profilo giuridico gli elementi costitutivi:
un rapporto iniziale di credito costitutivo della disponibilitĂ (deposito e/o apertura di credito)
una componente gestoria, avente ad oggetto lo svolgimento del servizio di cassa
la regolamentazione nella forma tecnica del conto corrente.