L’apertura di credito è il contratto con il quale la banca si obbliga a tenere a disposizione dell’altra parte una somma di denaro per un dato periodo di tempo o a tempo indeterminato.
Il cliente può utilizzare la somma messagli a disposizione della banca in una o più volte; può inoltre ripristinare la disponibilità con successivi versamenti. In altri termini, può alternare versamenti e prelevamenti nei limiti della linea di credito concessagli.
L’apertura di credito può essere allo scoperto o assistita da garanzie a favore della banca.
Le garanzie che assistono l’apertura di credito si intendono date per tutta la durata della stessa e quindi non si estinguono fino alla fine del rapporto per il solo fatto che l’accreditato cessa di essere debitore della banca. Inoltre, se le garanzie diventano insufficienti rispetto al credito concesso, la banca può chiedere un supplemento o la sostituzione della garanzia. In mancanza, la banca può a sua scelta ridurre il credito concesso o recedere dal contratto.
Il recesso della banca dall’apertura di credito è certamente l’aspetto piĂą delicato per il grave pregiudizio che può arrecare all’accreditato.
Il codice al riguardo distingue fra l’apertura di credito a tempo determinato ed a tempo
indeterminato.
Nell’apertura di credito a tempo determinato, salvo patto contrario, la banca può recedere
anticipatamente dal contratto solo se sussiste una giusta causa. Il recesso sospende
immediatamente l’ulteriore utilizzo del credito ma la banca deve concedere un termine di
almeno 15 giorni per la restituzione delle somme utilizzate.
Nell’apertura di credito a tempo indeterminato, la banca ed anche il cliente possono invece recedere liberamente dal contratto. Si deve però dare un preavviso, fissato per legge in 15 giorni. Durante questo periodo il cliente può continuare ad utilizzare il credito concessogli ed alla scadenza dovrĂ immediatamente restituire le somme utilizzate.
Questo è il diritto scritto nelle pagine del codice.
Altro è il diritto vivente fissato dalle norme bancarie uniformi.
Nelle n.b.u. scompare ogni distinzione fra apertura di credito a tempo indeterminato e a tempo determinato. In entrambi i casi la banca può recedere liberamente e il recesso sospende immediatamente l’utilizzo del credito, dando al cliente un termine per restituire le somme utilizzate di 1 solo giorno, a volte 2.
Tuttavia, la giurisprudenza piĂą recente riconosce al cliente il diritto al risarcimento dei danni qualora la banca, violando il principio di correttezza e buona fede, receda improvvisamente e senza giustificato motivo dall’apertura di credito, chiedendo per di piĂą l’immediato rientro.