Nozione. Tipi

Secondo la nozione data dall’art. 1703, il mandato è il contratto con il quale una parte (il mandatario) si obbliga a compiere uno o più atti giuridici per conto dell’altra parte (il mandante). Ad esempio acquistare o vendere beni, assumere obbligazioni, eseguire pagamenti o riscuotere crediti.

Il tutto sempre per conto del mandante, sul quale devono di conseguenza ricadere i risultati vantaggiosi e svantaggiosi dell’attività gestoria del mandatario.

Il mandato può essere conferito a più mandatari. In tal caso ciascun mandatario potrà agire disgiuntamente dagli altri, salvo che nel mandato non sia espressamente indicato che devono agire congiuntamente.

Il mandato congiunto non ha tuttavia effetto se non è accettato da tutte le parti designate.

Il mandato può anche essere collettivo, cioè conferito da più mandanti ad uno stesso mandatario con unico atto e per un affare di interesse comune.

Il mandato è di regola conferito nell’interesse esclusivo del mandante. Può però essere conferito anche nell’interesse del mandatario o di un terzo. Si parla in tal caso di mandato in rem propriam.

Ad esempio Tizio, debitore di Caio, gli conferisce l’incarico di vendere un immobile di sua proprietà per soddisfarsi sul ricavato della vendita.

In questi casi interessato al compimento dell’attività gestoria è non solo il mandante ma anche il mandatario.

La distinzione più significativa sul piano della disciplina è quella fra mandato con rappresentanza e mandato senza rappresentanza.

 

Mandato con e senza rappresentanza

Il mandato è con rappresentanza quando il mandatario è legittimato ad agire non solo per conto ma anche in nome del mandante.

Nel mandato con rappresentanza tutti gli effetti degli atti posti in essere dal mandatario in nome del mandante si producono direttamente in testa a quest’ultimo. È il mandante che diventa direttamente proprietario dei beni acquistati in suo nome dal mandatario. È il mandante ad essere obbligato nei confronti dei terzi per gli atti compiuti dal mandatario-rappresentante.

Perché tutto ciò si verifichi è però necessaria una legittimazione ulteriore, ossia la procura.

Il mandato è infatti di per sé senza rappresentanza: abilita ed obbliga il mandatario ad agire per conto del mandante ma in nome proprio.

Il mandatario senza rappresentanza stipula perciò in proprio nome i contratti con i terzi ed assume in proprio nome obbligazioni nei loro confronti.

In breve, nel mandato senza rappresentanza gli effetti, sia attivi che passivi, degli atti posti in essere dal mandatario sono imputati direttamente al mandatario e non al mandante.

Fissata questa regola, la legge non ignora tuttavia che, nei rapporti interni, il destinatario dell’attività del mandatario è il mandante. Da qui l’introduzione, per i crediti ed i beni acquistati dal mandatario nello svolgimento dell’attività gestoria, di specifiche disposizioni che rispondono ad esigenze di tutela del mandante e del mandatario.

Per i crediti è previsto che “il mandante, sostituendosi al mandatario, può esercitare i diritti di credito derivanti dall’esecuzione del mandato”.

La norma quindi conferisce al mandante una legittimazione ad esigere i crediti di cui il mandatario è e resta titolare. Non implica invece che il mandante acquisti direttamente la titolarità degli stessi. Quando il mandato ha per oggetto l’acquisto di beni mobili, “il mandante può rivendicare le cose mobili acquistate per suo conto dal mandatario”.

In tal caso non si realizza un acquisto diretto del mandante dal terzo, ma si ha un doppio trasferimento sia pure automatico.

La disciplina è invece diversa quando il mandato ha per oggetto l’acquisto di beni immobili o beni mobili registrati. Il mandatario è obbligato a ritrasferire al mandante le cose acquistare ed in caso di inadempimento si osservano le norme relative all’esecuzione dell’obbligo a contrarre.

Qui la proprietà non solo è acquistata dal mandatario ma a questi resta finquando non pone in essere l’atto di ritrasferimento a favore del mandante. Non si ha cioè né trasferimento diretto né trasferimento automatico. Il mandante può tuttavia rivolgersi all’autorità giudiziaria per ottenere il trasferimento del bene mediante sentenza costitutiva.

È infine regolato il conflitto fra il mandante ed i creditori del mandatario. I beni ed i diritti destinati ad essere acquistati dal mandante sono sottratti all’aggressione dei creditori del mandatario purché risulti che il mandato è anteriore al pignoramento.

 

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