Nozione e limiti
La riforma del 2003 ha profondamente modificato ha l’ambito di operatività e disciplina della trasformazione: la trasformazione è nel sistema del codice del 1942 un istituto tipicamente societario. Questa linea di tendenza è stata recepita dall’attuale disciplina con la distinzione fra trasformazione omogenea ( fra società) e trasformazione eterogenea ( da società di capitali in altri enti o viceversa).
La trasformazione omogenea e cambiamento del tipo di società; il passaggio da un tipo ad un altro tipo di società. Ad esempio, una società in nome collettivo assuma la veste giuridica della società per azioni o viceversa.
Con la trasformazione assetto organizzativo della società. Non si ha però estinzione della società preesistente e nasce dirò società; è la stessa società che continuò a vivere in una rinnovata veste giuridica e che ” conserva i diritti e gli obblighi e prosegue in tutti i rapporti anche processuali dell’ente che ha effettuato la trasformazione” ( art. 2498, 1 comma).
Rientrano nella trasformazione omogenea la trasformazione di società di persone in società di capitali e viceversa, in breve, il passaggio dall’uno all’altro tipo nell’ambito delle società lucrative.
Per quanto riguarda ciò che comporta il mutamento dello scopo economico della società era e resta espressamente vietata la trasformazione di una società cooperativa mutualità prevalente in società lucrativa, ” anche se tale trasformazione sia deliberata all’ unanimità “. Con la riforma del 2003 è stata invece consentita la trasformazione delle altre società cooperative e società lucrative o consorzi, la trasformazione di società di capitali ( ma non di persone) in società cooperative.
La trasformazione omogenea
Da trasformazioni omogenea deve essere deliberata secondo le modalità previste dell’atto costitutivo e con l’osservanza delle relative maggioranze.
Al fine di favorire la trasformazione delle società di persone in società di capitali, ma disciplinato richiede più il consenso di tutti soci. Se l’atto costitutivo non dispone diversamente, è sufficiente consenso a maggioranza dei soci determinata secondo la partecipazione attribuita a ciascuna negli utili. Al socio che non ha concorso alla decisione è però riconosciuto diritto di recesso.
Per le società di capitali è invece necessaria una delibera dell’assemblea straordinaria da adottare nelle società per azioni non quotate con la maggioranza forzata. È comunque richiesto il consenso dei soci che con la trasformazione assumono responsabilità illimitata. I soci che non hanno concorso alla deliberazione hanno diritto di recesso.
Nella trasformazione di società cooperative, diverse da quelle a mutualità prevalente, in società di persone o di capitali è invece richiesto il voto favorevole di almeno la metà dei soci, elevata due terzi quando i soci sono meno di 50.
La delibera di trasformazione fissa le basi organizzative della società nella nuova veste giuridica. Deve perciò rispondere a requisiti di forma di contenuto previsti per l’atto costitutivo del tipo di società prescelto. Devono inoltre essere rispettate le ulteriori regole previste dalla costituzione della società che risulta dalla trasformazione.
Alla delibera di trasformazione deve essere allegata una relazione giurata di stima del patrimonio sociale.
La delibera di trasformazione in società di capitali è soggetta a controllo di legittimità da parte del notaio che ha redatto il verbale e ad iscrizione nel registro delle imprese. Ogni socio ha diritto all’assegnazione di un numero di azioni o quote proporzionali alla sua partecipazione, mentre regole specifiche sono dettate per l’assegnazione alle socio d’opera ( art. 2500-quater).
Per quanto riguarda infine le società cooperative diverse da quella mutualità prevalente, l’attuale disciplina ne consente la trasformazione in società lucrative. Impone però di devolvere ai fondi mutualistici per la promozione e sviluppo della cooperazione il valore effettivo del patrimonio esistente alla data della trasformazione.
La responsabilità dei soci
La trasformazione può comportare un mutamento del regime di responsabilità dei soci.
Se in seguito la trasformazione socio suo responsabilità illimitata per le obbligazioni sociali, l’attuale disciplina dispone che comunque richiesto il consenso dei soci che assumono responsabilità illimitata.
Per favorire la trasformazione, è però introdotto una disciplina che agevola la liberazione dei soci. È infatti stabilito che:
a) il consenso dei creditori alla trasformazione vale come consenso alla liberazione di tutti soci a responsabilità illimitata.
b) il consenso a trasformazione si presume, se singoli creditori è stata comunicata per raccomandata la delibera di trasformazione ed essi non hanno negato espressamente la loro adesione, nel termine di 60 giorni dal ricevimento della comunicazione. Il silenzio vale quindi consenso.
La trasformazione eterogenea
L’attuale disciplina regolante la trasformazione eterogenea e più esattamente la trasformazione eterogenea da parte di una società di capitali o che da vita ad una società di capitali. Non è invece disciplinata la trasformazione eterogenea di società di persone o in società di persone.
Una società di capitali può trasformarsi in ” consorzi, società consortili, società cooperative, comunione di azienda, associazioni non riconosciute e fondazioni” ( art. 2500-septies).
Più articolata è la disciplina della trasformazione eterogenea in società di capitali ( art. 2500-octies) prevista per ” i consorzi, le società consortili, le comunioni e di aziende, le associazioni riconosciute e fondazioni ” (ma non per le associazioni e riconosciute e le cooperative).
Nei consorzi la trasformazione deve essere deliberata a maggioranza assoluta dei consorziati. Nelle comunioni di azienda da tutti i partecipanti alla comunione. Nelle società consortili e nelle associazioni con le maggioranze richieste per lo scioglimento anticipato.