Il sistema monistico si caratterizza per la soppressione del collegio sindacale. L’amministrazione e il controllo sono esercitati dal consiglio di amministrazione e da un comitato per il controllo sulla gestione costituito al suo interno, che svolge le funzioni proprie del collegio sindacale. Anche nel sistema monastico, il controllo contabile è affidato ad un revisore contabile o ad una società di revisione. Al consiglio di amministrazione, eletto dall’assemblea, si applicano le disposizioni dettate per gli amministratori nel sistema tradizionale, con la differenza che dal suo ambito devono essere estratti i componenti dell’organo di controllo.

E’ infatti previsto che almeno un terzo dei componenti del consiglio di amministrazione deve essere in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci e, se lo statuto lo prevede, di quelli previsti da codici di comportamento redatti da associazioni di categoria. I componenti del comitato per il controllo sulla gestione sono nominati dallo stesso consiglio di amministrazione fra i consiglieri in possesso di tali requisiti di indipendenza, nonché dei requisiti di onorabilità e professionalità eventualmente stabiliti dallo statuto. Almeno uno dei componenti deve essere scelto fra gli iscritti nel registro dei revisori contabili. Si richiede inoltre che essi non siano membri del comitato esecutivo e che non svolgano funzioni gestorie neppure in società controllanti o controllate.

Se la società è quotata, lo statuto deve contenere le clausole necessarie affinché almeno un componente del comitato di controllo sia prescelto fra amministratori eletti dalla minoranza; due componenti, se il comitato è composto da più di tre membri. Il consiglio di amministrazione determina anche il numero dei componenti del comitato per il controllo della gestione, che comunque non può essere inferiore a tre nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio. Provvede anche alla sostituzione in caso di morte, rinuncia, revoca o decadenza di un componente del comitato.

Il comitato per il controllo sulla gestione vigila sull’adeguatezza della struttura organizzativa della società, del sistema di controllo interno, del sistema amministrativo e contabile. In quanto organo di controllo interno della società, è destinatario delle denunzie dei soci di fatti censurabili e può a sua volta presentare denunzia al tribunale ove riscontri gravi irregolarità di gestione potenzialmente dannosi.

I suoi componenti devono assistere alle assemblee, alle adunanze del consiglio di gestione e del comitato esecutivo, ma (a differenza dei sindaci nel sistema tradizionale) non è prevista la decadenza automatica in caso di assenze ripetute e ingiustificate. E’ imposto anche lo scambio di informazioni fra il comitato di controllo e il soggetto o la società di revisione incaricati del controllo contabile.

Nelle società quotate gli amministratori delegati devono riferire al comitato di controllo con periodicità almeno trimestrale sulle operazioni di maggior rilievo economico, nonché su quelle in cui gli amministratori stessi abbiano un interesse per conto proprio o di terzi, o che siano influenzate dal soggetto che esercita l’attività di direzione e coordinamento. Sempre nelle società quotate, i poteri che nel sistema tradizionale possono essere esercitati solo da due sindaci, possono essere esercitati anche solo da due membri del comitato di controllo.

Il comitato elegge al suo interno il presidente. Esso deve riunirsi almeno ogni 90 giorni, è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza assoluta dei presenti. Il punto debole di questo sistema è che i controllori sono direttamente nominati dai controllati, siedono insieme a questi ultimi e votano nel consiglio di amministrazione.

 

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