Passi avanti sono stati compiuti con la riforma del 2003 anche per quanto riguarda la tutela degli azionisti esterni e dei creditori delle società controllate contro possibili abusi della controllante, che induca le prime al compimento di atti vantaggiosi per il gruppo unitariamente considerato, ma pregiudizievoli per il proprio patrimonio.
Il gruppo di società non dà vita ad un’attività di impresa giuridicamente unitaria, imputabile alla società capogruppo o congiuntamente a tutte le società facenti parte del gruppo. L’indipendenza formale esclude che la capogruppo sia responsabile per le obbligazioni assunte dalle controllate in attuazione della politica di gruppo.
Con la disciplina della Spa e della Srl unipersonale introdotto dalla riforma del 2003, la responsabilità diretta della capogruppo per le obbligazioni assunte dalle società figlia resta esclusa anche quando la prima è unico socio delle seconde.
L’indipendenza formale comporta però che la capogruppo non può legittimamente imporre alle società figlie il compimento di atti che contrastino con gli interessi delle stesse separatamente considerate.
L’art. 2497-ter stabilisce infatti che ” le decisioni delle società soggette all’attività di direzione e coordinamento, quando da questa influenzate, debbono essere analiticamente motivate e recare puntuale indicazione delle ragioni e degli interessi la cui valutazione ha inciso sulla decisione”.
Una specifica disciplina poi è dettata per i finanziamenti concessi alle società controllate dalla capogruppo o da altri soggetti alla stessa sottoposti ( art. 2497-quinquies), al fine di evitare che un eccessivo indebitamento danneggi gli altri territori sociali.
Se la società finanziata fallisce entro un anno dal rimborso, la somma riscossa deve essere restituita.
La società capogruppo è tenuta a indennizzare direttamente azionisti e creditori delle società controllate per i danni dagli stessi subiti per il fatto che la propria società si è attenuta alle direttive di gruppo lesive del proprio patrimonio.
Le società o gli enti che violano i principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale delle società soggette alla loro attività di direzione e coordinamento ” sono direttamente responsabili nei confronti dei soci di queste per il pregiudizio arrecato alla redditività e al valore della partecipazione sociale, nonché nei confronti dei creditori sociali per la lesione cagionata all’integrità del patrimonio sociale” ( art. 2497, 1 comma).
L’azione esercitata dai soci e dei creditori sociali è azione diretta e non surrogatoria di quelle che eventualmente spetta alla società controllata, sicché il risarcimento dei danni spetta direttamente ai primi e non alla seconda. Poiché il danno subito dai soci o dei creditori della società controllata è pur sempre un riflesso del danno subito da quest’ultima, l’azione di risarcimento danni nei confronti della capogruppo è esperibile solo se essi non sono stati soddisfatti dalla società controllata ( art. 2497, 3 comma).
Il danno va valutato considerando il risultato complessivo dell’attività di direzione e di coordinamento e quindi i vantaggi compensativi che possono derivare dall’appartenenza ad un gruppo.
Ulteriore significativa novità della riforma del 2003 è il riconoscimento del diritto di recesso ai soci di una società soggetta ad attività di direzione e di coordinamento in presenza di eventi riguardanti la società capogruppo.
Il diritto di recesso è infatti riconosciuto ai soci di una società non quotata che entra a far parte di gruppo o ne esce, se ” ne deriva una alterazione delle condizioni di rischio dell’investimento e non venga promossa un’offerta pubblica di acquisto” che consenta al socio di alienare la propria partecipazione.