Le cause di separazione possono essere trattate in forma giudiziaria anche dinanzi ai tribunali della Chiesa.

La competenza dei tribunali ecclesiastici è stabilita dal can. 1673.

La forma comune della trattazione è quella del processo orale, a meno che una parte o il promotore di giustizia non chiedano la trattazione secondo la forma del processo contenzioso ordinario: si applica per l’appello il can. 1682 a proposito della sentenza affermativa di primo grado nelle cause di nullità matrimoniali.

Per le istanze di separazione il giudice, prima di accettare la causa, deve fare ricorso a qualsiasi mezzo pastorale per tentare di riconciliare i coniugi e ricostituire la comunione di vita fra loro → can. 1695.

Il can. 1692 prevede la possibilità di ricorrere ad un procedimento amministrativo per le cause matrimoniali

Il Vescovo diocesano può decidere con decreto.

La procedura per la dispensa dal matrimonio « rato e non consumato »

Il provvedimento di dispensa dal matrimonio rato e non consumato si chiama gratia.

Prima dell’emanazione ha luogo un vero e proprio processo. La competenza della fase decisoria è riservata alla Sede Apostolica, la quale dovrà valutare la ricorrenza dell’inconsumazione e la sussistenza della giusta causa necessaria per la concessione della dispensa da parte del Pontefice →can. 1698

La fase istruttoria è demandata al Vescovo diocesano del domicilio o quasi domicilio della parte istante, sotto il diretto controllo della Sede Apostolica.

Il Vescovo, prima di disporre l’istruttoria, deve consultare la Congregazione del culto divino e della disciplina dei sacramenti ogni qual volta il caso proposto presenti particolari difficoltà.

Avverso il decreto di reiezione del libello da parte del Vescovo, l’istante può far ricorso alla Congregazione → can. 1699

Il Vescovo, per l’istruzione della causa, deve servirsi del Tribunale della sua Diocesi o di quello di un’altra Chiesa particolare o di un sacerdote competente. Se la causa introdotta ha come oggetto la nullità dello stesso matrimonio per il quale è chiesta la dispensa è competente lo stesso tribunale che tratta la causa di nullità, in quanto questa è preliminare rispetto alla procedura di dispensa → can. 1700.

Non sono ammessi avvocati o procuratori, è solo concesso che le parti private si servano dell’opera di un esperto in diritto, previo permesso del Vescovo → can. 1701

È disposta una limitata pubblicità degli atti: le parti possono essere informate con prudenza dal giudice sulle difficoltà che incontra l’istruttoria o possono prendere visione, di volta in volta, di un documento per presentare le loro deduzioni → can. 1703.

L’inconsumazione può essere provata con argomenti morali (confessione giurata e concorde delle parti, deposizioni testimoniali, presunzioni fondate sulla correlazione logica tra fatti facilmente provabili ) o fisici (esame dell’integrità fisica della donna, accertamento delle difficoltà dell’uomo). Solo nel caso in cui la Congregazione abbia rilevato l’inadeguatezza o l’inconsistenza delle prove sino a quel momento raccolte, il giurisperito può essere ammesso a consultare il sommario degli atti del processo, per stabilire se vi sono possibilità di continuare o se è necessario riproporre l’istanza.

Conclusa l’istruttoria, il Vescovo stende un voto (parere per iscritto e pro rei veritate) sulle risultanze emerse. Tutti gli atti della causa, il parere del Vescovo e le osservazioni del difensore del vincolo vengono trasmessi alla Congregazione: nel caso risultino verificati i requisiti previsti, l’istanza viene inoltrata al Pontefice. Se la dispensa viene concessa, il rescritto che la contiene viene trasmesso al Vescovo, che ne curerà la notifica alle parti ed ai parroci competenti.

Le procedure di scioglimento in favore della fede

Il privilegio paolino e il privilegio petrino sono figure di scioglimento atte a favorire i matrimoni fra credenti battezzati nella Chiesa cattolica o con almeno un credente battezzato.

Accertamento dei presupposti : cann. 1142/1150, Istruzione pro solutione matrimonii in favorem fidei.

P.paolino → vero e proprio privilegio, lo scioglimento non consegue ad un atto o una pronunzia dell’autorità ecclesiastica, ma alla conclusione del nuovo matrimonio ipso iure, anche quando venga formalmente emanato un rescritto.

P.petrino → all’istruttoria segue un rescritto di scioglimento.

 

La dichiarazione di morte presunta

Il vincolo matrimoniale è per definizione perpetuo e può sciogliersi solo con la morte. A volte non è però possibile dare la prova della morte del coniuge attraverso un documento autentico, ecclesiastico o civile: in questi casi è necessario ricorrere ad una procedura surrogatoria della certezza legale.

Il coniuge interessato può rivolgersi al proprio Vescovo diocesano per ottenere una dichiarazione di morte presunta dell’altro coniuge (can. 1707)

Il Vescovo non potrà mai ritenere sufficiente il protrarsi dell’assenza del coniuge scomparso. Dovrà instaurare una procedura per indagare e, attraverso le deposizioni di testi, notizie raccolte e vari indizi, raggiungere la morale certezza della morte del coniuge.

Nei casi dubbi il Vescovo deve affidare la questione alla Congregazione.

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