La giurisdizione della Chiesa Can. 1671 → competenza della Chiesa anche in ambito processuale per le cause matrimoniali dei battezzati. Cfr can. 1059: anche il matrimonio in cui una sola parte è cattolica è retto anche dal diritto canonico.
Can. 1689 → nelle sentenze dichiarative della nullità del vincolo il giudice ecclesiastico, pur non essendo competente a disporre degli obblighi civili, deve ammonire le parti sulla necessità di osservarli, rimettendole al giudice civile.
Can. 1071 → nessuno può assistere, senza il permesso del Vescovo diocesano, al matrimonio di chi non abbia assolto alle obbligazioni naturali nei riguardi del precedente coniuge o dei figli nati da precedenti unioni.
Le cause matrimoniali e il processo canonico
L’impianto cardine dei principali giudizi attinenti le cause matrimoniali (nullità, separazione, dispensa super rato) è il processo contenzioso ordinario, disciplinato dai cann. 1501-1651.
Nel processo confluiscono elementi di procedure di tipo inquisitorio, accusatorio e amministrativo → processo misto.
Attraverso il processo documentale di nullità, di nullità definito in via amministrativa, di separazione per decreto, di scioglimento in favore della fede e per la dichiarazione di morte presunta si possono conoscere le forme del processo amministrativo.
Il processo è caratterizzato dalla possibilità di interloquire in posizioni paritarie pro e contro un determinato oggetto. L’oggetto è al centro degli interessi dei soggetti intervenienti e di quelli interessati alla disputa.
Iniziamo col vedere le cause di nullità:
Sezione A) Gli organi giudicanti
Le funzioni giudiziaria, legislativa ed esecutiva sono affidate al Pontefice e al Collegio Episcopale per la Chiesa universale e al Vescovo diocesano per la Chiesa particolare.
L’interpretazione del diritto tende a convergere nella funzione normativa o in quella amministrativa ed è fonte suppletoria di diritto nel caso di alcune lacune legislative (can.19). Solo la capacità del giudice di farsi interprete degli interessi comunitariamente coinvolti nella questione a lui sottoposta può giustificare l’autonomia della giurisdizione rispetto alla legislazione e all’amministrazione.
La ratio e la struttura di un processo possono ritenersi intatti anche quando il giudice è lo stesso organo pubblico dotato d’imperio, chiamato ad intervenire come parte nel processo contraddittorio, purché nella fase del dibattimento si sottoponga alla medesima disciplina vigente per tutte le altre parti.
Il Romano Pontefice può fungere da supremo legislatore ed amministratore, quando si voglia fare ricorso in ultima istanza ad una sola persona. Egli ha il potere di avocare e definire, sulla base della propria competenza, qualsiasi genere di causa. Ogni fedele ha la possibilità di ottenere che la sua causa matrimoniale sia giudicata dalla Santa Sede. È vero anche che la Santa Sede può, in ogni momento, avocare a sé il giudizio.
La Curia è l’organismo composto all’origine da membri qualificati del clero romano, ad alcuni dei quali veniva affidato stabilmente il compito di esercitare la funzione giudiziaria in nome e per conto del Pontefice, costituendo i Tribunali Apostolici.
Anche nelle Diocesi il potere giudiziario si è andato via via articolando in capo ai giudici e ai Tribunali Diocesani.
Lo sviluppo della collegialità episcopale porta all’istituzione dei Tribunali delle Metropolie, dei Patriarcati, delle Province o Regioni ecclesiastiche e delle Conferenze Episcopali.