Il consenso matrimoniale condizionato in diritto canonico e civile

La volontà matrimoniale dovrebbe essere il frutto di una libera e consapevole scelta. I motivi della scelta possono coincidere o no con quelli del legislatore.

Anche se i fatti sperati non si avverano il matrimonio è ugualmente valido. Ma se i motivi che hanno portato il soggetto al matrimonio hanno nella sua mente una forte importanza e subordina l’efficacia del consenso all’avveramento di un certo fatto, il nubente esprime una volontà condizionata.

Nel Codice Civile italiano l’art. 108 stabilisce che la condizione è senza alcun rilievo.

Il can. 1102 del Codice Canonico contempla due tipi di condizione:

condizione de futuro : il nubente subordina il sorgere del vincolo al verificarsi di un evento futuro e incerto → matrimonio nullo.

Il consenso condizionato è immediatamente non efficace, salvo il potere del legislatore di disciplinarlo diversamente. Ha sempre efficacia invalidante.
Condizione de praeterito vel de praesenti: concerne il passato o il presente, rende nullo il matrimonio se non esiste il fatto o l’oggetto dedotto in condizione.

il matrimonio è oggettivamente valido o invalido sin dall’inizio, a seconda che sussistano o no gli eventi dedotti in condizione. L’accertamento viene compiuto dalle parti che hanno condizionato il consenso. I coniugi dovrebbero iniziare la vita in comune dal momento in cui sono certi che la condizione si è realizzata: fino a quel momento dovrebbero vivere come fratello e sorella.

Solitamente riguarda qualità non identificanti : se sussistono il matrimonio è valido, altrimenti no.

Se il consenso nasce condizionato, l’ordinamento canonico non può purificarlo mediante fictio iuris → nullità.

La condizione può essere sospensiva o risolutiva, a seconda che il soggetto subordini al verificarsi dell’evento il sorgere del negozio o il suo venir meno.

Se l’oggetto è passato o presente, la condizione si dice impropria; se è futuro, la condizione si dice propria.

È sempre necessaria una situazione di incertezza rispetto ai fatti dedotti in condizione: in caso di condizione propria l’incertezza è oggettiva; in caso di condizione impropria, l’incertezza è soggettiva.

La condizione virtuale viene apposta prima delle nozze e perdura all’atto della celebrazione ( se subentra allo stato di dubbio iniziale uno stato di certezza sopravvenuta, quest’ultima non implica un venir meno della condizione, a meno che la revoca non si manifesti in forma espressa) ; la condizione attuale è coeva alla celebrazione.

La condizione si può stabilire:
con accettazione dell’altro contraente (patto)
con semplice comunicazione all’altra parte
unilateralmente, senza farlo sapere all’altro.

Due criteri sussidiari per accertare la veridicità dell’apposizione di una condizione:
criterium aestimationis : valutare l’importanza il soggetto attribuisce al fatto dedotto in condizione;
criterium reactionis : accertare la condotta tenuta dal nubente quando ha saputo che l’evento dedotto non si è verificato contrariamente alle sue speranze.

Differenza tra condicio contra substantiam matrimonii e simulazione parziale: in entrambi i casi il soggetto vuole il matrimonio a patto di alterare il modello proposto dalla Chiesa.

Mentre nella simulazione il nubente ha ben chiaro il modello della Chiesa, ma non lo accetta e deliberatamente esclude uno dei bona, nella condicio contra substantiam matrimonii non è necessario che il soggetto conosca il modello canonico del matrimonio → nella condicio il soggetto non è consapevole del carattere antigiuridico del suo atteggiamento.

 

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