Can. 1057 : il consenso manifestato dalle parti non può essere supplito da alcuna potestà umana.
Il consenso è l’elemento centrale rispetto a tutti gli altri fattori costitutivi (forma e capacità dei nubendi). → insostituibilità del consenso.
Sono ammesse forme di celebrazione speciali (rispetto alla tradizionale che richiede la presenza del ministro di culto e di due testimoni).
Nel caso in cui manchino sacerdoti è possibile delegare i laici perché assistano alla celebrazione del matrimonio → can. 1112
In caso di periculum mortis, o di ragionevole previsione che la persona che dovrà assistere al matrimonio non potrà essere presente per almeno un mese, è possibile contrarre valido e lecito matrimonio alla presenza solo dei testimoni comuni → can. 1116
Nei matrimoni misti l’osservanza della forma canonica è richiesta soltanto per la liceità, mentre per la validità è sufficiente la presenza del ministro di culto → can. 1127
Né i genitori, né il tutore dei nubendi possono sostituirsi ad essi ed esprimere per loro una volontà matrimoniale.
Ma il procuratore che, su mandato del nubente impossibilitato a presenziare fisicamente alla cerimonia, manifesta il consenso, si limita a trasmettere una volontà altrui e agisce da mero nuncius di quanto da altri è stato deciso → matrimonio per procura.
Se il mandante revoca il mandato o è colpito da infermità di mente sopravvenuta il matrimonio è invalido.
Il consenso non può essere integrato o supplito da una volontà pubblica.
La mancanza di volontà e l’esistenza di un vizio possono essere fatti valere senza preclusioni temporali o di altra natura. Solo i coniugi e il promotore di giustizia sono abilitati ad impugnare il matrimonio.
La volontà manifestata all’esterno deve essersi liberamente e consapevolmente formata all’interno dell’animo del nubente che la esprime.
La volontà può mancare:
- per incapacità del nubente a prestarla
- per altrui violenza fisica
- per simulazione del nubene che la manifesta
- quando è deviata da elementi anormali (errore doloso, violenza morale altrui)
- quando è sottoposta a una condizione.
- In questi casi la volontà manca oppure è viziata.