Altre misure di sostegno all’occupazione, riconducibili ad alcuni tipi di rapporto di lavoro previsti nel 1991 e nel 2003, per favorire il reimpiego di lavoratori disoccupati o ad alto rischio di disoccupazione:
a) La prima di esse è rappresentata dal c.d. contratto di reinserimento introdotto nel 1991 e diretto a lavoratori che fruiscono da almeno 12 mesi del trattamento speciale di disoccupazione (in seguito soppresso salvo che per il settore dell’edilizia). Possono essere assunti con questo contratto da aziende che non abbiano in corso sospensioni che abbiano dato luogo alla CIG e non abbiano proceduto a riduzione del personale nell’ultimo anno. Sono previste agevolazioni per queste aziende. E’ richiesta la forma scritta del contratto da mandare, entro 30 giorni, alla Direzione provinciale del lavoro e all’INPS.
b) La seconda è quella del lavoro accessorio, nuova tipologia introdotta nel 2003. Nell’ambito della riforma operata dal D. Lgs. n. 276 viene introdotta una forma di lavoro del tutto nuova, rispetto alla quale appare difficile perfino l’applicazione delle regole di qualificazione tradizionalmente usate dal diritto del lavoro.
Si tratta di quello che il decreto chiama lavoro accessorio e che interessa alcune categorie molto diversificate di soggetti ritenuti a rischio di esclusione sociale o comunque fuori dal mercato del lavoro.
L’art. 22 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112 (conv. nella L. 6 agosto 2008, n. 133) e l’art. 7 ter, commi 12 e 13 L. 9 aprile 2009, n. 33, riscrivendo il co. 1 dell’art. 70 ed abrogando l’art. 71 del D.Lgs. n. 276/2003, hanno modificato piĂą volte la disciplina del lavoro accessorio, al fine di rendenderlo utilizzabile da chiunque e in una serie piĂą ampia di attivitĂ .
Per lavoro accessorio si intendono attivitĂ meramente occasionali svolte in alcuni ambiti definiti: piccoli lavori domestici straordinari; insegnamento privato supplementare; piccoli lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzione di edifici e monumenti; realizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritatevoli; collaborazioni con enti pubblici o associazioni di volontariato per lo svolgimento di lavori di emergenza o di solidarietĂ ; qualsiasi settore produttivo il sabato e la domenica e durante i periodi di vacanza da parte di giovani con meno di venticinque anni di etĂ , regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l’universitĂ o un istituto scolastico di ogni ordine e grado e compatibilmente con gli impegni scolastici; attivitĂ agricole di carattere stagionale effettuate da pensionati, da casalinghe e da giovani ovvero delle attivitĂ agricole svolte a favore dei soggetti di cui all’articolo 34, comma 6, del DPR 633/2; impresa familiare di cui all’articolo 230 bis del codice civile limitatamente al commercio, al turismo e ai servizi; consegna porta a porta e della vendita ambulante di stampa quotidiana e periodica; qualsiasi settore produttivo da parte di pensionati. All’art. 70 del D.Lgs. n. 276/2003 è stato aggiunto il Il co. 1° bis secondo il quale, in via sperimentale per il 2009, prestazioni di lavoro accessorio possono essere rese, in tutti i settori produttivi e nel limite massimo di 3.000 euro per anno solare, da percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito (c.d. ammortizzatori sociali) compatibilmente con quanto stabilito dall’articolo 19, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. L’INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro accessorio (art. 7 ter, co. 12°, L. n. 33 del 2009).
Possono essere destinati a queste attivitĂ i disoccupati da oltre un anno; le casalinghe, gli studenti ed i pensionati; i disabili ed i soggetti in comunitĂ di recupero; i lavoratori extracomunitari regolari nei sei mesi successivi la perdita del lavoro.
Il carattere occasionale ed accessorio dell’attività rispetto ai singoli soggetti è segnato da una dimensione temporale e da una economica: il lavoratore non può essere coinvolto nelle attività in questione per più di trenta giorni nell’anno solare ed in ogni caso per un compenso superiore a 3.000 Euro sempre nell’anno solare.
Proprio in considerazione di questa occasionalità e dell’assenza di continuità , il rapporto di lavoro tra questi soggetti e coloro che ne utilizzano la prestazione parrebbe da considerarsi autonomo.
Si prevede infatti che il compenso per le attività in questione avvenga attraverso l’uso di buoni, la cui gestione spetta ad enti o società cui sarà data la relativa concessione: in sostanza, coloro che vogliano utilizzare lavoro accessorio acquistano i buoni presso le rivendite autorizzate e rilasciano i buoni al lavoratore in cambio dell’attività svolta; questi, a sua volta, presenta i buoni ricevuti all’ente o alla società concessionaria che in cambio gli versa il corrispettivo in denaro, che è esente da imposizione fiscale ma soggetto a contribuzione previdenziale. Non risulta chiaro quale sia il meccanismo di incontro tra lavoratori ed utilizzatori del lavoro accessorio; per quel che riguarda il compenso cui i prestatori hanno diritto, la relativa misura è lasciata alla libera determinazione delle parti.
Il comma 13 dell’art. 7 ter della L. n. 33/09, ha modificato anche l’art. 74 disponendo che con specifico riguardo alle attivitĂ agricole non integrano in ogni caso un rapporto di lavoro autonomo o subordinato le prestazioni svolte, da parenti e affini sino al quarto grado, in modo meramente occasionale o ricorrente di breve periodo, a titolo di aiuto, mutuo aiuto, obbligazione morale senza corresponsione di compensi, salvo le spese di mantenimento e di esecuzione dei lavori.
Occorre, infine, distinguere tra il lavoro accessorio reso nei confronti delle famiglie e quello reso nei confronti delle imprese. Quest’ultimo, infatti, presenta maggiori rischi di utilizzazione fraudolenta ed a tal fine sono stati individuati particolari limiti proceduarali in sede di applicazione della normativa ( registrazione anagrafica presso l’INPS, indicazioni anagrafiche relative al lavoratore e al periodo di svolgimento dell’attivitĂ occasionale etc )
Quanto alla gestione dei buoni (voucher) – il cui valore nominale è stato fissato con decreto ministeriale, si è previsto che, in attesa che il Ministro del lavoro individui con proprio decreto il concessionario del servizio, le sue funzioni siano svolte dall’INPS e dalle agenzie del lavoro (ancora art. 22 L. n. 133/2008).
c) La terza è il contratto d’inserimento (vedi supra)
Gli incentivi all’occupazione. Il sostegno all’autoimprenditorialità ed all’autoimpiego
Gli strumenti fin qui esaminati sono collegati a sostenere il reinserimento nel mondo del lavoro dei soggetti espulsi dai processi produttivi. Su un piano diverso si muovono gli interventi diretti a fronteggiare la disoccupazione attraverso la promozione dell’iniziativa imprenditoriale e dell’autoimpiego dei lavoratori.
La L. 25 febbraio 1992, n. 215 promuove l’eguaglianza sostanziale e le pari opportunità tra i sessi nell’attività economica e imprenditoriale. A tal fine la legge ha istituito un fondo nazionale per lo sviluppo dell’imprenditoria femminile. Previste una serie di agevolazioni finanziarie, compresa la concessione di contributi in conto capitale.