Per tutelare i diritti del “debole” lavoratore, il legislatore ha cercato di rafforzarne la tutela giurisdizionale con speciali disposizioni sulle discipline processuali delle controversie individuali di lavoro: è la tutela differenziata per i prestatori di lavoro..
Essa è stata estesa sia ai prestatori di lavoro associati nei contratti agrari (nuovo art. 409 c.p.c.), sia ai prestatori di lavoro autonomo, con la loro opera personale ed altresì finalizzata alla collaborazione coordinata e continuativa d un’impresa o altra organizzazione (c.d. parasubordinati).
Il legislatore ha devoluto la cognizione delle controversie di lavoro in primo grado al Tribunale, in composizione monocratica, in funzione di giudice di lavoro. Caratteristici del processo del lavoro sono i principi della immediatezza, della concentrazione e dell’oralità: i termini sono abbreviati per costringere le parti ad assumere difese precise e ad indicare i mezzi di prova sin dall’inizio. È, infine, prevista, salvo eccezioni, una sola udienza.
Riguardo alle garanzie attinenti al “petitum”, cioè l’oggetto della domanda, vi sono 3 garanzie fondamentali per l’attuazione del diritto:
La valutazione equitativa del giudice dell’ammontare della prestazione (432 c.p.c.);
La necessità della clausola provvisoria di esecuzione per le sentenze di condanna per crediti da lavoro: 423,431;
Il risarcimento del maggiore danno derivante dalla svalutazione monetaria dei crediti di lavoro ed al ritardo nel pagamento (salario reale; 429 c.p.c.).
La depenalizzazione delle sanzioni previste per la violazione di norme protettive del lavoro
Vista la scarsa efficacia delle sanzioni penali ed il loro macchinoso procedimento, nel 1993 si è conferito al governo la delega per trasformare in illeciti amministrativi alcuni illeciti penali non particolarmente gravi. La sanzione penale è rimasta per i comportamenti particolarmente pericolosi per la salute del lavoratore, per l’integrità psico-fisica ed il lavoro minorile.
Infine c’è da menzionare la riforma in materia di vigilanza del lavoro, che ha dotato gli ispettori del lavoro di una maggiore efficacia dell’azione di vigilanza. Le violazioni di carattere penale, da essi rilevate, danno luogo alla pena alternativa dell’arresto o dell’ammenda. Essi, inoltre, possono diffidare chi non osservi le norme in materia di lavoro e legislazione sociale.