Sono legittimati a proporla i soggetti previsti dall’art. 330 c.p.c. e poi coloro che sono chiamati ad integrare il contraddittorio ex art. 331 c.p.c. Non sono legittimati coloro che ricevono la notificazione dell’impugnazione a norma dell’art. 332 c.p.c.

La norma fa riferimento ad ipotesi che determinano la perdita del potere d’impugnare (“quando per esse è decorso il termine o hanno fatto acquiescenza alla sentenza”), quindi il significato di questa norma è quello di consentire a chi ha perso il termine d’impugnare di farlo ugualmente tardivamente (lo riacquista per effetto della notificazione dell’impugnazione che lui riceve a norma dell’art. 330 o 331 c.p.c.).

La giurisprudenza poneva due limiti a questa norma:

–          Oggettivo: prevedeva che l’impugnante incidentale tardivo dovesse necessariamente impugnare o lo stesso capo di sentenza o un capo di sentenza strettamente connesso a quello impugnato dall’impugnante principale.
È stato superato dalla stessa giurisprudenza, non aveva molto senso perché se quel capo era impugnato da uno non poteva essere superato dall’altro;
–          Soggettivo: prevedeva che l‘impugnante incidentale tardivo potesse proporre impugnazione incidentale tardiva solo contro l’impugnante principale, non contro terzi soggetti che hanno preso parte al giudizio di primo grado e non hanno impugnato la sentenza.
Esempio: Tizio vende un bene a Caio e Sempronio lo rivendica. Sempronio propone la domanda di rivendicazione del bene, Caio propone la domanda di garanzia verso Tizio. Vengono accolte entrambe le domande. Caio è vero che subisce l’evizione, ma è anche vero che ottiene il risarcimento del danno, quindi lui può anche essere disposto a non impugnare la sentenza. Tizio impugna la sentenza nell’ultimo giorno utile. Caio si vede rimesso in discussione in appello il diritto al risarcimento del danno, quindi avrà tutto l’interesse a proporre appello verso Sempronio. Se si accoglie questa opinione Caio non potrà proporre la sua impugnazione nei confronti di Sempronio, il rischio è che Caio impugni in via preventiva la parte della sentenza che lo ha visto soccombente (quella che ha accolto la domanda di rivendicazione).

Questo limite soggettivo presuppone una differente ratio dell’istituto da quella accolta dalla maggioranza della dottrina: l’impugnazione incidentale tardiva sarebbe un mezzo di ritorsione nei confronti dell’impugnante (per questo è ammessa solo nei confronti dell’impugnante).
È un limite che oramai è sempre più debole.
Lo scopo di ammettere l’impugnazione incidentale tardiva è quello di evitare che un soggetto impugni la sentenza nel timore che la controparte la impugni all’ultimo momento  (qui vi è un impugnante principale ed un impugnante incidentale, pertanto entrambi sono legittimati a proporre l’impugnazione in quanto soccombenti). Ammettendo l’impugnazione incidentale tardiva il legislatore vuole consentire, a chi ha aspettato a proporre la sua impugnazione, di impugnare quando ha ricevuto la notificazione dell’impugnazione della controparte all’ultimo momento. Vuole evitare che il soggetto soccombente proponga l’impugnazione nel timore che la controparte impugni (sarebbe disposto ad accettare la sentenza, ma non si fida della controparte e pertanto fa impugnazione preventiva). La parte può impugnare tardivamente anche quando accetta espressamente la sentenza (fa acquiescenza).
La ratio di questo istituto secondo l’opinione prevalente sta nel favorire la formazione della cosa giudicata, nell’evitare impugnazioni della sentenza da parte di chi sarebbe disposto ad accettarla.

Il secondo comma prevede che se l’impugnazione incidentale tardiva viene dichiarata inammissibile, l’impugnazione incidentale perde efficacia. La disposizione del secondo comma si coordina col il primo comma: visto che tu che hai proposto impugnazione incidentale tardiva eri disposto ad accettare la sentenza, allora se l’impugnazione principale viene dichiarata inammissibile perde efficacia anche la tua impugnazione incidentale tardiva (tanto eri disposto ad accettare la sentenza).

Questo secondo comma però non prevede cosa succede quando si verificano altri due fenomeni:
–          L’improcedibilità della questione principale;
–          L’estinzione parziale del giudizio d’impugnazione limitatamente all’impugnazione principale: si può parlare di estinzione parziale solo se si accoglie quell’opinione che configura come oggetto del processo non un unico procedimento ma un fascio di procedimenti.
Se lo si configura come mezzo di ritorsione si dovrebbe ritenere che non perda di efficacia l’impugnazione incidentale tardiva.

 

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