L’art. 2702 cc. afferma che la scrittura privata fa prova, fino a querela di falso, della provenienza della scrittura da chi l’ha sottoscritta. È una prova legale (come la confessione, il giuramento e l’atto pubblico).
Affinché abbia quest’efficacia probatoria è necessario che essa sia riconosciuta dalla parte contro cui è prodotta, o che sia autenticata da un pubblico ufficiale, o che sia verificata giudizialmente.
L’efficacia probatoria riguarda il cosiddett estrinseco (la provenienza) e non l’intrinseco (il contenuto). La scrittura privata fa prova contro la parte che l’ha sottoscritta, non a favore, salve le eccezioni previste dalla legge:
– Nei rapporti tra imprenditori commerciali (es. scritture contabili bollate e vidimante ex art. 2214 cc.);
– Nel procedimento per ingiunzione, ai fini dell’ottenimento del decreto ingiuntivo (art 634 c.p.c.: le scritture contabili fanno prova a favore dell’imprenditore anche nei rapporti con un privato). Se poi il debitore ingiunto propone opposizione a decreto ingiuntivo tornano a valere le norme generali prescritte dal codice civile.
Il riconoscimento può essere di due tipi: espresso o legale. Il legislatore ha equiparato al riconoscimento espresso il cosiddett riconoscimento legale, cioè si intende riconosciuta la scrittura privata quando la parte contro cui è prodotta non l’ha disconosciuta (è un onere). Questo disconoscimento deve avvenire (art. 215 c.p.c.):
– Se la scrittura privata è depositata fuori udienza, nella prima udienza successiva alla produzione;
– Se è prodotta in udienza, nella prima risposta successiva alla produzione. Il disconoscimento quindi deve essere immediato, altrimenti la scrittura privata s’intende riconosciuta.
Se vi è stato questo disconoscimento, la parte che ha prodotto la scrittura privata e ritiene che tale sia autentica, può promuovere il giudizio di verificazione di scrittura privata. Questo procedimento può essere proposto sia in un autonomo giudizio, sia nell’ambito dello stesso procedimento già pendente in cui vi è stata la produzione ed il disconoscimento (viene promosso autonomamente quando si prospettano delle future controversie).
Se la parte non disconosce la scrittura privata, e quindi questa si ha legalmente riconosciuta, vi è un rimedio ulteriore per la parte contro cui è prodotta: querela di falso (lo prevede lo stesso art. 2702 cc.). La previsione della querela di falso è effettuata dal legislatore con riferimento ad una scrittura che è già efficace (deve essere già stata o riconosciuta o autenticata o persino verificata giudizialmente). Quindi può essere proposta, dalla parte contro cui è stata prodotta una scrittura privata, contro la scrittura privata riconosciuta (anche legalmente), autenticata o giudizialmente verificata. Il giudizio di verificazione di scrittura privata ha per oggetto in via eccezionale un fatto, cioè la genuinità del documento.
Una volta che viene accertato che la scrittura privata è genuina, e passa in giudicato la sentenza, vi è un accertamento incontrovertibile (si produce l’effetto della cosa giudicata materiale). Ma allora come si può ammettere la querela di falso per una scrittura privata accertata giudizialmente? Bisognerà coordinare questi due istituti:
– Nulla questio per quanto riguarda la proposizione della querela di falso contro la scrittura privata riconosciuta o autenticata;
– Quando invece la scrittura privata è stata verificata giudizialmente è necessario operare un coordinamento. La querela di falso può essere proposta contro il contenuto del documento (es. se successivamente al passaggio in giudicato della sentenza è stato alterato il contenuto del documento). L’estrinseco rimane accertato incontrovertibilmente.