È un procedimento speciale di cognizione, nel senso che la parte più scegliere se far valere i diritti, per i quali è possibile instaurare il processo di cognizione, con processo ordinario di cognizione oppure con il procedimento per ingiunzione.
È caratterizzato da due fasi:
–          La prima fase è una fase necessaria. Caratteristiche:
Si svolge inaudita altera parte (senza l’instaurazione del contraddittorio);
È una cognizione sommaria (è incompleta perché il giudice non conosce di tutte le possibile eccezioni che la controparte potrebbe dedurre);
È una cognizione superficiale (è necessaria una prova scritta per ottenere l’emanazione di un decreto ingiuntivo, ma il concetto di prova scritta è più ampio di quello che vale nel processo ordinario di cognizione). Questa prima fase termina con un decreto ingiuntivo, che è un provvedimento di per sé che è idoneo a dar luogo alla cosa giudicata materiale (o comunque, per quell’ordinamento minoritario che nega l’idoneità del decreto ingiuntivo a dar luogo alla cosa giudicata materiale, ad un fenomeno assimilabile alla cosa giudicata materiale che è la preclusione pro iudicato).
–          Poi il ricorrente deve notificare il decreto ingiuntivo al debitore, e questi ha la possibilità di far rientrare il procedimento per ingiunzione nell’alveo del processo ordinario di cognizione (ha l’onere di proporre opposizione al decreto ingiuntivo). Il processo ordinario di cognizione ha per oggetto sempre lo stesso credito che era stato dedotto in giudizio dal ricorrente. Questo processo ordinario di cognizione è un processo a contraddittorio integro, quindi vi è la pienezza del contraddittorio, solo che le parti sono formalmente invertite: se il creditore avesse agito fin dall’inizio con il processo ordinario di cognizione sarebbe stato attore in tale processo, ed il debitore convenuto; ma avendo il creditore optato per questo procedimento speciale, nel momento in cui viene proposta eccezione e si instaura il procedimento ordinario di cognizione, il creditore è convenuto, mentre il debitore è formalmente attore (le parti hanno la posizione formale invertita). Si dice che il procedimento per ingiunzione è caratterizzato dall’inversione dell’onere di instaurare il processo a cognizione piena (mentre quest’onere grava sul creditore nel processo ordinario di cognizione, graverà sul debitore quando questi propone opposizione al decreto ingiuntivo).

L’opposizione a decreto ingiuntivo è un atto che ha una natura di impugnazione, solo che questa viene esercitata nell’ambito dello stesso grado di giudizio in cui si è svolta la prima fase. Non è un dato strutturale dell’impugnazione il fatto che questa debba essere proposta ad un giudice superiore (es. la revocazione della sentenza ex art. 395 c.p.c. si propone allo stesso ufficio giudiziario che ha emanato la sentenza impugnata; così anche l’opposizione di terzo, sia ordinaria che revocatoria).
Il procedimento per ingiunzione ha origine medievale. Nelle intenzioni del legislatore il debitore dovrebbe instaurare il processo di opposizione al decreto solamente se penserà di avere ragione, questo perché ha l’onere di anticipare le spese processuali. Nelle pratica questo non avviene.

Fase necessaria
Vi sono due presupposti per la sua instaurazione:
–          Questo procedimento speciale può essere utilizzato solo per far valere determinati crediti:
Diritto di credito ad una somma liquida di denaro;
Diritto di credito a una cosa determinata di cose fungibili;
Diritto di credito che ha per oggetto una cosa mobile determinata.
–          Deve esserci la prova scritta del credito (questa è richiesta perché ha una certezza maggiore rispetto a quella per testimoni).

Il concetto di prova scritta qui è più ampio di quello vigente nel processo ordinario di cognizione, infatti l’art. 634 c.p.c. considera prove scritte anche:
I telegrammi privi dei requisiti prescritti dal codice civile;
Gli estratti autentici delle scritture contabili ex art. 2214 cc. sono prova scritta sufficiente per ottenere un decreto ingiuntivo anche nei rapporti con chi non è imprenditore commerciale;
Nell’interpretazione del concetto di prova scritta sono stati ricompresi anche gli scritti provenienti da terzi (questi non hanno efficacia di prova scritta nel nostro ordinamento);
Anche lo scritto proveniente dallo stesso creditore (es. parcella dell’avvocato). Normalmente la prova scritta fa prova contro colui che l’ha formata, qui può essere prova anche a favore di colui che l’ha formata.

L’ultimo comma dell’art. 633 c.p.c. prende in esame l’ipotesi che il diritto dipende da una condizione o da una controprestazione, il creditore può ugualmente azionare questo diritto di credito, ma deve fornire elementi atti a far presumere l’avveramento della condizione o l’adempimento della propria controprestazione. Anche da questa formula si può dedurre la sommarietà della cognizione per superficialità.

Il giudice competente per il ricorso è l’ufficio giudiziario che sarebbe competente se la domanda fosse proposta in via ordinaria, quindi giudice di pace o tribunale in composizione monocratica (fino ad una decina di anni fa era competente sempre il Presidente del tribunale, ora è competente il giudice singolo che viene designato dal Presidente). Vi sono poi delle regole particolari sulla competenza per i crediti previsti nei numeri 2) e 3) dell’art. 633 c.p.c.:
–          Quando si tratta di crediti maturati per prestazioni effettuate nel corso del processo (es. avvocati, procuratori etc.) è competente anche il giudice davanti al quale si è svolta quella attività (è un foro concorrente);
–          Per i crediti di tutti quegli esercenti un arte o una professione per i quali esiste una tariffa legalmente approvata è competente anche il tribunale presso il quale ha sede l’ordine di appartenenza.

La domanda si propone con ricorso, mentre l’opposizione a decreto ingiuntivo si propone con atto di citazione (salvo un ipotesi particolare). Nel ricorso, quando la parte fa valere un diritto di credito non avente ad oggetto una somma di denaro (es. diritto di credito avente ad oggetto quantità determinate di cose fungibili), deve indicare anche la somma di denaro che è disposta ad accettare in luogo della prestazione in natura per la definitiva liberazione del debitore. Se però questa somma appare sproporzionata, il giudice può chiedere al ricorrente che produca un certificato della camera di commercio.

Il giudice, quando valuta i presupposti del decreto ingiuntivo, può ritenere che non sia giustificata la domanda. In questo caso fa chiedere al cancelliere un’integrazione della prova scritta, quindi è onere per il ricorrente provvedervi altrimenti il ricorso verrà rigettato (il rigetto del ricorso non produce autorità della cosa giudicata).
Se il ricorso viene accolto il giudice emana il decreto ingiuntivo: ingiunge al debitore di pagare entro 40 giorni dalla notificazione del decreto ingiuntivo (una volta era di 20 giorni). Entro questo termine il debitore può proporre opposizione al decreto ingiuntivo.

Il decreto ingiuntivo può essere, su istanza di parte, emanato immediatamente esecutivo fin dal momento della sua emanazione (art. 642 c.p.c.):
–          Questo accade quando è fondato su:
Cambiale;
Assegno bancario;
Assegno circolare;
Certificato di liquidazione di borsa;
Atto pubblico;
–          Quando vi è il pericolo di un grave pregiudizio per il ritardo;
–          Quando il ricorrente produce documentazione scritta proveniente dal debitore comprovante il credito (introdotto nel 2006).
Quando viene emanato un decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo è possibile chiedere ex art. 649 c.p.c., da parte del debitore che abbia chiesto opposizione al decreto ingiuntivo, la sospensione dell’esecuzione (devono sempre esserci gravi motivi).

Altra ipotesi in cui il decreto può essere emanato provvisoriamente esecutivo si ha dopo l’opposizione a decreto ingiuntivo (art. 648 c.p.c.):
–          Il primo comma prevede il caso in cui l’opposizione non sia fondata su prova scritta o di pronta produzione: in quest’ipotesi si prevede la possibilità per il creditore di chiedere la provvisoria esecutorietà.
La secondo parte del primo comma prevede anche la possibilità della concessione dell’esecuzione provvisoria parziale con riguardo alle somme non contestate, a meno che l’opposizione non si fondi solo su vizi procedurali;
–          Il secondo comma prevede che l’esecutorietà debba essere concessa se il creditore offre cauzione per la restituzione, le spese e i danni.

È stato dichiarato illegittimo costituzionalmente nella parte in cui si prevede che debba essere concessa la provvisoria esecutorietà: si è detto che il giudice può, non deve concedere la provvisoria esecutorietà. Deve poi anche valutare gli elementi di cui al primo comma (elementi probatori), ed anche la congruità della cauzione all’ammontare degli elementi cui essa è coordinata (restituzione, spese e danni). Avveniva che la cauzione offerta fosse incongrua.

Quando viene concessa la provvisoria esecutorietà la legge non pone alcun rimedio (la possibilità di chiedere la sospensione alla prima udienza vi è solo quando il decreto ingiuntivo era stato emanato immediatamente esecutivo). Si è cercato di attribuire alla dichiarazione di provvisoria esecutorietà natura cautelare, allo scopo di introdurre la possibilità del reclamo cautelare. Questa strada non è affatto accolta pacificamente dalla giurisprudenza.
Dal momento della notificazione del decreto ingiuntivo al debitore si produce l’effetto della litispendenza (art. 643.3 cc.), quindi la fase che si svolge inaudita altera parte non determina alcun effetto di litispendenza (gli effetti sostanziali e processuali si producono quindi dal momento della notificazione al decreto ingiuntivo).

In passato alcuni si erano ispirati a questa norma per sostenere che quando il processo inizia con ricorso, non è dal deposito del ricorso che si riproducono gli effetti sostanziali e processuali della domanda, ma è dal momento della notificazione del ricorso. Nettamente prevalente però era l’opinione che sosteneva che quando un procedimento inizia con ricorso, è dal momento del deposito che si producono gli effetti sostanziali e processuali (questo perché le disfunzioni eventuali dell’ufficio giudiziario non possono nuocere alla parte che ha proposto la domanda). Con la riforma del 2009 si è previsto espressamente che di regola la prevenzione è determinata dal momento della notificazione della citazione o dal deposito del ricorso, l’art. 643 c.p.c. quindi è un eccezione.

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