È un arresto nello svolgimento degli atti del processo: la regola è che non possono essere compiuti atti del processo. L’art. 48 c.p.c. però pone un eccezione per gli atti urgenti. Questa deroga, che è prevista espressamente solo per la sospensione conseguente al regolamento di competenza, viene estesa a tutte le ipotesi di sospensione.
Una problema che esisteva era la possibilità di ottenere provvedimenti cautelari durante la sospensione del processo: vi era un orientamento favorevole che si fondava su questa deroga dell’art. 48 c.p.c. (ai provvedimenti cautelari veniva attribuita un’urgenza intrinseca). Il legislatore poi è intervenuto con l’art. 669 quater c.p.c. prevedendo la possibilità di chiedere i provvedimenti cautelari nel corso del procedimento sospeso (il provvedimento và rivolto al presidente del tribunale che poi designa il giudice incaricato di pronunciare sulla domanda cautelare).
L’eccezione degli atti urgenti è un eccezione in senso lato, quindi è rilevabile d’ufficio (però solo dai giudici di merito, non in Cassazione).
Vi sono più tipi di sospensione:
– Sospensione propria: quando un processo è sospeso in attesa che venga definito un altro autonomo processo (presuppone quindi che pendano due processi autonomi).
Esempio è quello dell’art. 295 c.p.c. (sospensione necessaria);
– Sospensione impropria: quando un processo viene sospeso in attesa che si svolga e venga definita un’altra fase di quel medesimo processo. La particolarità di questa fase sta nel fatto che si svolge davanti ad altro giudice, e non potrebbe mai essere instaurata autonomamente (non si può iniziare un processo proponendo regolamento di competenza).
Esempio è la sospensione per regolamento di competenza (in attesa che si pronunci la Cassazione);
– Sospensione concordata (o volontaria): l’art. 296 c.p.c. prevede che il giudice, su istanza concorde delle parti, possa disporre la sospensione per un periodo non superiore a quattro mesi.
Questo articolo, che è stato modificato dalla L. 69/’09, aveva un ambito di applicazione pressoché inesistente (data la lunghezza del rinvio tra un processo e l’altro). Ora l’ambito di applicazione è stato addirittura ristretto: non è più sufficiente l’istanza delle parti, devono esserci anche giusti motivi, e comunque non può essere concesso più di una volta.
La sospensione volontaria veniva pronunciata con ordinanza, e questa era esempio di quelle ordinanze non revocabili o modificabili previste dall’art. 177.3 c.p.c. (perché erano delle ordinanze pronunciate in materia di cui le parti potevano disporre). Adesso non è più una materia di cui le parti possono disporre visto che il giudice deve verificare se esistono giusti motivi, quindi non è più esempio di ordinanza non revocabile o modificabile.
– Sospensione discrezionale: l’art. 337.2 c.p.c. afferma che “quando l’autorità di una sentenza è invocata in un differente processo, questo può essere sospeso se tale sentenza è impugnata”.
Questa norma fa riferimento all’ipotesi in cui vi è un processo ed in questo viene invocata una sentenza che ha autorità. Per autorità si intende l’autorità di cosa giudicata, quindi una sentenza passata in giudicato che produce l’efficacia di cosa giudicata materiale (es. una sentenza che pronuncerà su questione pregiudiziale sarà una sentenza al quale il giudice del processo cui è invocata deve uniformarsi).
Le impugnazioni cui qui si fa riferimento sono quelle straordinarie.
Discrezionale significa che il giudice non è obbligato a sospendere il processo, l’alternativa alla sospensione è la conformazione all’autorità di cosa giudicata materiale (o il giudice si uniforma al contenuto della sentenza invocata, oppure sospende il processo).
Le impugnazioni si distinguono in:
Impugnazioni straordinarie: sono quelle che permettono di impugnare la sentenza passata in giudicato (revocazione per i motivi di cui al n. 1, 2, 3, 6 dell’art. 395 c.p.c. e l’opposizione di terzo di cui all’art. 404 c.p.c.);
Impugnazioni ordinarie: sono quelle la cui proposizione impedisce il passaggio in giudicato della sentenza (appello, ricorso per Cassazione, regolamento di competenza e revocazione ordinaria per i motivi 4 e 5 dell’art. 395 c.p.c.).
Le sospensioni sono state classificate anche in base ad altri criteri:
– Sospensione facoltativa: è un istituto di creazione giurisprudenziale che si fonda su valutazioni di opportunità (anche la sospensione discrezionale si fonda su valutazioni di opportunità, perché il giudice del processo in cui è invocata la sentenza passata in giudicato valuterà la fondatezza o meno dell’impugnazione straordinaria, e sospenderà il processo solo nel caso in cui la ritenga fondata). Qui si fa riferimento alle ipotesi in cui i giudici hanno ritenuto opportuno sospendere il processo nonostante manchi una mera possibilità di sospensione. Comprende quindi quelle ipotesi in cui il giudice, al di fuori di qualsiasi presupposto di legge, ha ritenuto opportuno sospendere il processo.
È un istituto che è stato molto criticato a causa della lentezza del processo (per le parti del processo si è addirittura parlato di negata giustizia). Tuttora si registrano ipotesi di sospensione facoltativa.
– In base alla fonte:
Sospensione ex lege (o ipso iure): quando è disposta dalla legge (es. art. 48 c.p.c. nel caso di regolamento di competenza il processo è sospeso dal momento del deposito dell’istanza di regolamento di competenza da parte delle parti, o dal momento in cui viene pronunciata l’ordinanza nel caso di regolamento di competenza d’ufficio);
Sospensione conseguente ad un provvedimento del giudice:
Questo talvolta è obbligatorio: il giudice deve adottarla in presenza dei presupposti stabiliti dalla legge (es. art. 295 c.p.c. sospensione necessaria; art. 367 c.p.c. sospensione per regolamento di giurisdizione);
Altre volte è discrezionale (es. sospensione discrezionale ex art. 337.2 c.p.c.).
– In base alla ratio:
Talvolta la ragione della sospensione è la contestazione della potestas iudicandi del giudice (es. regolamento di competenza, regolamento di giurisdizione, istanza di ricusazione del giudice ex art. 52 c.p.c.);
Talvolta ratio della sospensione è la sottrazione alla cognizione del giudice di una questione di merito (es. sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c., proposizione di querela di falso in via incidentale nel corso di un processo);
Altre volte si vuole evitare che venga pronunciata una sentenza di rigetto in rito.
Esempio: art. 7 L. 218/’95 che prevede la litispendenza internazione: quando tra le stesse parti è pendente una causa che è ha lo stesso oggetto e lo stesso titolo, e questa causa è previamente pendente davanti ad un giudice straniero, il giudice italiano allora sospende il procedimento se ritiene che quel processo straniero possa sfociare in un provvedimento che produca effetti per il nostro ordinamento (si sospende il processo per evitare una sentenza di rigetto in rito). Se si applicassero le regole generali del nostro processo si dovrebbe applicare l’art. 39 c.p.c. (vedi p. 48).
Altre volte ratio della sospensione è una valutazione di opportunità.
Esempio: art. 337.2 c.p.c. (si prevede che il giudice valuterà l’impugnazione straordinaria proposta).
L’art. 279.4 c.p.c. prevede l’ipotesi che la sentenza non definitiva su questioni preliminari di merito venga impugnata: in questo caso è possibile che i provvedimenti contenuti nell’ordinanza collegiale che ha rimesso la causa al giudice istruttore (dopo che il collegio ha ritenuto infondata l’eccezione proposta da una delle parti) dipendano dall’esito dell’impugnazione della sentenza non definitiva (quell’ordinanza ha un contenuto tale che può dire qual è la direzione in cui deve svolgersi l’istruzione). In quest’ipotesi, se vi è l’istanza di tutte le parti, il giudice può sospendere lo svolgimento dell’istruzione. Si vuole evitare di svolgere un istruzione del tutto inutile, anche perché questa può essere molto costosa. Il giudice comunque non è vincolato alla richiesta delle parti (alcuni però ritengono che sia vincolato).